CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

 

 

Per il personale amministrativo non dirigente di

ALLIANZ SUBALPINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 OTTOBRE 2001

 

 

Art. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE

 

Il presente Contratto Integrativo Aziendale, stipulato nel rispetto dell'art. 81 del CCNL in vigore dal 18.12.1999, si applica al personale dipendente dell'ALLIANZ SUBALPINA di ASSICURAZIONI S.p.A. in servizio alla data della stipula, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal vigente CCNL, ed a quello assunto successivamente, salvo quanto espressamente escluso per il personale in periodo di prova nonché per quello in contratto di formazione e lavoro.

 

Pertanto, il presente CIA non si applica al personale dirigente ed ai dipendenti il cui rapporto di lavoro risulti risolto alla data della stipula.

 

Art. 2 -TRASFORMAZIONI AZIENDALI E OCCUPAZIONE

 

Nell'ambito dei processi di riorganizzazione, mobilità professionale e innovazione tecnologica che rappresentano strumenti atti a favorire la realizzazione dei traguardi aziendali, le Parti si impegnano a porre particolare attenzione agli aspetti occupazionali.

 

Il ricorso a tali strumenti impegnerà l'Azienda a trasformare e a sviluppare le attuali realtà aziendali anche attraverso - laddove possibile - il loro potenziamento ed il rientro dei lavori dati in appalto.

 

Conseguentemente la valorizzazione del personale in servizio potrà realizzarsi attraverso interventi sempre più mirati all'aggiornamento professionale e alla mobilità interna.

 

L'Azienda, pertanto, si impegna ad una costante disponibilità all'informazione ed al confronto preventivi, anche su richiesta delle RSA, sui cambiamenti organizzativi, a partire dalle linee programmatiche, anche di medio periodo, con l'obiettivo nella massima trasparenza delle volontà aziendali e della tutela dei lavoratori coinvolti.

 

Art. 3 - INFORMAZIONE

 

1) Ad integrazione degli art.10-11-12-14-15 del vigente CCNL, nell'intento di diffondere attraverso l'informazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali una migliore conoscenza delle problematiche aziendali, l'Impresa s'impegna a:

 

A)     informare preventivamente le RSA dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione che comportino sostanziali modifiche nell'organizzazione del lavoro;

 

B)     informare le RSA in caso di modifiche all'organizzazione del lavoro conseguenti all'introduzione e/o allo sviluppo di procedure automatizzate.

 

2)   L'Azienda informerà e fornirà altresì':

 

·     Semestralmente

a)      sulle previsioni di massima delle nuove assunzioni, con indicazione delle aree professionali prevedibilmente interessate;

 

b)      sulle richieste di trasferimento e sull'attuazione di quanto previsto dagli art. 95 e 96 del vigente CCNL;

 

·     Annualmente

a)      il tabulato con le indicazioni dei dipendenti che effettuano ore di lavoro straordinario ed il relativo numero delle stesse, nonché della consistenza delle ore di cui all'art. 110 del vigente CCNL (BANCA ORE) e del loro utilizzo;

 

b)      l'elenco del personale in servizio con l'indicazione dell'ufficio di appartenenza e le mansioni; per il personale esterno la città ove è ubicato l'ufficio;

 

c)      sui dati relativi alla consistenza numerica del personale delle strutture esterne;

 

d)      esponendo le promozioni nelle bacheche;

 

e)      sul numero dei prestiti concessi ai sensi del presente CIA e sui fondi erogati;

 

f)        sulle anticipazioni del TFR concesse ai sensi del presente CIA nell'anno precedente, specificando il numero delle richieste pervenute e quelle esaudite, l'importo complessivo anticipato, nonché il numero d'anticipazioni concedibili nell'anno successivo.

 

Nota a Verbale

In relazione al livello di relazioni sindacali auspicato dalle parti, l'Azienda si rende disponibile a fornire - previa richiesta delle R.S.A. - informazioni aggiuntive  o di dettaglio laddove disponibili e secondo opportunità.

 

Art. 4 - LAVORATORI STUDENTI

 

Ai lavoratori studenti saranno riconosciuti, in aggiunta a quanto stabilito dall'art. 10 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), i seguenti permessi per la preparazione degli esami nell'anno accademico o scolastico:

 

a)      su richiesta dell'interessato, permessi per ciascuno anno scolastico di scuola media inferiore o superiore di 20 giorni retribuiti;

 

b)      per preparazione di esami di diploma di scuola media superiore o per preparazione di tesi di laurea, nel corso dell'anno scolastico o accademico, permessi retribuiti di 20 giorni;

 

c)      su richiesta dell'interessato, permessi per complessivi giorni 25 per anno accademico per preparare esami di corsi universitari; detti giorni di permesso saranno retribuiti unicamente nel caso in cui il lavoratore/trice studente sostenga nell'anno accademico almeno tre esami di cui due superati.

 

Tali agevolazioni sono valide per gli anni legali di corso e per i tre anni successivi.

 

Inoltre, l'Impresa concederà a titolo di rimborso delle spese sostenute per i libri di testo e/o altre analoghe:

 

·        £. 1.650.000 (unmilioneseicentocinquantamila) al conseguimento della laurea;

 

·        £. 1.100.000 (unmilionecentomila) al conseguimento del diploma di scuola media superiore.

 

Tutte le concessioni suddette, valgono unicamente per il primo corso di studi di scuola media superiore e per il primo corso di laurea.

 

Usufruiranno di tali benefici, coloro che saranno in grado di documentare l'avvenuta partecipazione agli esami sia scritti che orali.

 

Per quei dipendenti che decidessero di seguire corsi post-universitari, o conseguire una seconda laurea o corsi professionali presso Istituti riconosciuti purché abbiano attinenza con l'attività aziendale, potranno essere applicate le provvidenze di cui al presente articolo.

 

Art. 5 - FORMAZIONE/RIQUALIFICAZIONE

 

Ad integrazione dell'art. 63 del vigente CCNL, l'Impresa riconosce che l'istruzione, l'aggiornamento professionale e/o la formazione del personale sono elementi fondamentali d'interesse comune, quindi parti integranti dell'attività svolta e come tali finalizzati alle esigenze organizzative e complementari allo sviluppo del personale coinvolto in tali attività.

 

Conseguentemente, nell'intento primario d'incentivare e sviluppare le professionalità dei lavoratori, l'Impresa ha istituito un ufficio Formazione che ha il compito di collaborare alla definizione di programmi organici di formazione e nell'ambito di questi, di:

 

a)      realizzare ed erogare pacchetti di addestramento e formazione volti ad orientare i lavoratori, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e/o in previsione di sviluppi professionali, verso obiettivi che ne accrescano e valorizzino l'efficacia e la professionalità; ove ritenuto più rispondente a specifiche esigenze, potrà avvenire anche per il tramite o con il concorso dell'IRSA;

 

b)      realizzare ed erogare corsi aziendali di carattere generale attinenti l'attività assicurativa aperti a tutti i dipendenti neoassunti ed anche a tutti quelli che ne facessero richiesta; per questi ultimi i corsi si terranno fuori dal normale orario di lavoro;

 

c)      gestire la partecipazione volontaria ai corsi post-laurea ed a corsi di specializzazione inerenti l'attività assicurativa, purché tali corsi siano concordati con l'Impresa. Per la frequenza a tali corsi, i lavoratori potranno utilizzare cinque giornate di permesso retribuito per ogni anno solare;

 

d)      in appositi incontri semestrali, l'Impresa informerà le RSA sulla filosofia che presiede alla formulazione dei programmi organici di formazione e le sue conseguenti attese, sull'ampiezza e qualità dell'attività di formazione già svolta, nonché i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, fornendo le valutazioni sui risultati.

 

In tali occasioni, le RSA potranno fornire indicazioni e suggerimenti anche per quanto riguarda i criteri di partecipazione ai corsi e l'Impresa valuterà le indicazioni ed i suggerimenti suddetti.

Il primo di tali incontri avrà luogo entro il secondo mese successivo a quello della sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Aziendale.

 

Ai corsi d'istruzione ed aggiornamento professionale e/o di formazione, che si terranno nel rispetto delle Leggi n. 903 del 9.12.77 e n. 125 del 10.4.91 sulla parità uomo-donna, sarà destinato un monte ore adeguato che potrà essere quantificato in occasione degli incontri semestrali di cui al punto d).

 

Nota a verbale

Nell'ambito del monte ore indicato, sarà data priorità agli interventi per i nuovi assunti e per i lavoratori interessati a processi di mobilità interna.

 

Art. 6 - PERMANENZA CONTINUATIVA NEL 4° LIVELLO

 

Le Parti giudicano prevalente l'interesse ad incentivare la flessibilità professionale di ogni singolo lavoratore/trice, in quanto strumento in grado di favorire una migliore programmazione delle esigenze organizzative aziendali, in accordo con la valorizzazione delle risorse umane.

 

Una valutazione più approfondita, sistematica e coordinata delle conoscenze e competenze professionali dei lavoratori, può favorire concretamente l'individuazione di attitudini a svolgere mansioni diverse da quelle attualmente svolte.

 

Pertanto l'Impresa, con riferimento a quanto previsto dall'art. 65 vigente CCNL, s'impegna ad effettuare a favore dei lavoratori inseriti nella 1^ posizione organizzativa dell'area professionale B (4° livello) che abbiano maturato almeno 15 anni continuativamente in tale posizione organizzativa, corsi di formazione dai contenuti anche valutativi finalizzati possibilmente a favorire un'ulteriore accrescimento professionale.

 

Prima dell'operatività, in sede di studio e approfondimento delle modalità di attuazione  di tali corsi, saranno sentite le R.S.A. firmatarie del presente CIA.

 

Art. 7 - INQUADRAMENTO

 

Con riferimento a quanto previsto dalla specifica normativa di cui al vigente CCNL, l'Impresa si impegna a favorire il personale in servizio ogni qualvolta si renda disponibile un nuovo posto da occupare, tenendo conto della qualificazione, delle attitudini e dell'anzianità dell'interessato.

 

L'Impresa, peraltro, ha attivato una banca dati dei dipendenti in attività che ha, tra gli altri scopi, anche quello di favorire, nel caso di ricerca di personale, le risorse umane già operanti nei suoi servizi.

 

Art. 8 - PARI OPPORTUNITA'

 

Con riferimento alle tematiche concernenti il personale femminile di cui alla Legge 9 dicembre 1977, n. 903 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro", alla Legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro" ed alla dichiarazione congiunta dell'ANIA e delle OO.SS. dell'allegato 16 al vigente CCNL, si specifica quanto segue:

 

a)      l'Azienda ritiene che vadano rafforzate le condizioni per una più rilevante presenza del predetto personale nelle imprese, in armonia con le attuali disposizioni legislative in materia;

 

b)      l'Azienda, ritenendo opportuno attribuire un'attenzione particolare a quanto scritto nella predetta dichiarazione congiunta, ed al fine di favorire una costante crescita del personale femminile tale da incidere sul ruolo dello stesso nell'organizzazione aziendale, dà la propria disponibilità alla costituzione di una Commissione aziendale paritetica sulla materia con compiti consultivi e propositivi.

 

Art. 9 - ASPETTATIVE

 

In relazione a quanto previsto dall'art. 36 del vigente CCNL, i lavoratori interessati hanno diritto di  richiedere la prevista aspettativa e di frazionarla in quattro periodi, ognuno dei quali non inferiore ai quindici giorni di calendario.

 

Art. 10 - PERMESSI

 

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL, si precisa che le 8 ore annue di permesso retribuito potranno essere utilizzate, a giornate o a mezze giornate, anche dai lavoratori non facenti parte della sezione B dell'Area professionale A.

 

Nel caso di malattie del bambino si estende, dietro presentazione di certificato medico, il disposto del 2° comma dell'art. 7 della legge 30.12.1971, n° 1204, sino al compimento del sesto anno di età; tale estensione è da considerarsi permesso non retribuito.

 

Inoltre, l'Impresa concederà, ai lavoratori che abbiano necessità di sottoporsi a visite mediche, terapie ed accertamenti diagnostici atti a rilevare uno stato d'infermità insorto o temuto, permessi retribuiti semprechè non sia possibile sottoporvisi in orari non lavorativi e sia prodotta idonea documentazione comprovante che le prestazioni sono state effettuate in orari coincidenti con i permessi richiesti.

 

In merito alla Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 sulle "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", s'intende integralmente recepita e pertanto integra qualsiasi norma sulla materia, sia nel presente CIA che nel CCNL.

 

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL, viene riconosciuto il permesso retribuito di un giorno anche nel caso di decesso del genitore anche non convivente del coniuge (o del convivente more uxorio).

 

Nota a Verbale n. 1

Fermo quanto previsto al 2° comma che precede, l'Azienda si impegna a valutare per casi effettivamente eccezionali, anche casistiche riguardanti bambini di età superore ai 6 anni.

 

Nota a Verbale n. 2

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 40 del vigente CCNL, l'Azienda si impegna ad individuare forme di flessibilità di orario - di norma a carattere  giornaliero - da concordarsi di volta in volta con il lavoratore interessato e compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

 

Art. 11 - ACCORDO SULLE FESTIVITA' ABOLITE

 

Relativamente a quanto previsto dall'allegato n. 8 del vigente CCNL sui permessi straordinari retribuiti sostitutivi delle giornate ex festive, ciascun lavoratore/trice avrà diritto di usufruirne a giornate intere, a mezze giornate o anche a frazioni di 2 ore.

Inoltre, per la sola giornata lavorativa del venerdì, il permesso sarà fino ad un massimo di 2 ore.

 

Art. 12 - FESTIVITA' CADENTI LA DOMENICA

 

A definizione delle problematiche conseguenti il riconoscimento delle giornate di cui al presente articolo, le Parti concordano che sia aggiunta, ogni anno, una giornata che l'Impresa riconoscerà a compensazione di eventuali festività che dovessero cadere di domenica.

 

A partire dall'anno 2001 il lavoratore/trice potrà, comunque, richiedere all'azienda di optare per il pagamento o l'accantonamento a titolo di permesso retribuito al momento di entrata in vigore del presente CIA, o al termine del periodo di prova se assunto successivamente.

 

Il relativo pagamento sarà erogato - a partire dal 2002 - con la mensilità di giugno, salvo per l'anno 2001 nel quale sarà liquidato con la prima mensilità utile.

 

Nota a verbale

La scelta effettuata sarà ugualmente valida anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si rinnovasse il Contratto Integrativo Aziendale.

 

Art. 13 - SEMIFESTIVITA'

 

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 29 del vigente CCNL, nel caso in cui il 14 agosto, il 2 novembre, il 24 ed il 31 dicembre cadessero in giorni lavorativi, saranno considerati interamente festivi.

 

La copertura dei giorni sopra indicati avverrà con la fruizione di permessi retribuiti ovvero di mezze giornate di ferie, semprechè il lavoratore non abbia accumulato nella propria BANCA ORE (art. 110 del vigente CCNL) la copertura necessaria. In questo caso, tali semifestività saranno coperte dalle ore del suddetto istituto.

 

Art. 14 - COMPORTO MALATTIA

 

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 43 del vigente CCNL l'Azienda, mediante lettera raccomandata, notificherà all'interessato/a assente per malattia o infortunio, del raggiungimento della data di decorrenza esatta del periodo di comporto con un preavviso di almeno 30 giorni:

 

a)      11 mesi per i lavoratori con anzianità di servizio sino a 10 anni;

 

b)      17 mesi per i lavoratori con anzianità di servizio oltre i 10 anni.

 

Art. 15 - POLIZZE

 

A) - POLIZZA INFORTUNI E POLIZZA INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA

 

A partire dal 1.1.2002 i massimali saranno portati a L. 220.000.000, fermo il resto (v. testo allegato al CIA 28.7.1998)

 

B) - POLIZZA COLL-RIV

 

Vedere comunicazione aziendale n. 09/2000, del 16 novembre 2000, riferita all'attuale Polizza COLL-RIV ed al nuovo prodotto assicurativo SUMMA PLAN (tariffa UL 1 r- Unit Linked).

 

 

C) - POLIZZA VITA

 

Invariata (vedi testo applicato in vigenza del CIA 28.7.1998)

 

D) -  POLIZZA SANITARIA

 

A partire dal 1.1.2002, fermo per il resto quanto già previsto durante la vigenza del precedente CIA 28.7.1998 e successive integrazioni, vengono apportate le modifiche che seguono.

 

·        Aggiornamento dei massimali per ricovero:

1.      "Grandi interventi": max 35.000.000

2.      Altri ricoveri (etc.): max 35.000.000

 

·        Nell'attuale garanzia "prestazioni odontoiatriche, visite specialistiche, accertamenti", fermi gli attuali massimali, saranno ricompresi:

1.      acquisto e cambio di lenti, anche a contatto, comprese le spese per l'acquisto della mon­ta­tura degli occhiali con il limite di L. 200.000 per ciascuna montatura, sempreché sia stata certifi­cata dal medico una modifica del visus;

2.      acquisto di apparecchi protesici, scarpe ortopediche, plantari e busti correttivi e/o di sostegno, previa prescrizione medica;

3.      la garanzia è estesa a:

- agopuntura e chiropratica purchè prescritte dal medico curante ed eseguite unicamente da medici specialisti italiani;

·        fisioterapia subordinata a prescrizione del medico curante;

·        terapie omeopatiche (medicine escluse) prescritte da medici e praticate da

    personale specializzato.

 

·        Nuovi ingressi: i dipendenti in servizio alla data di stipula del presente CIA potranno aderire alla polizza R.S.M. entro e non oltre il 31.12.2001.

 

 

Art. 16 - TUTELA DELLA SALUTE

 

In merito all'applicazione di quanto previsto dall'art. 18 dal D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e al successivo accordo tra ANIA e OO.SS. del 18.4.95 (allegato 20 vigente CCNL), si recepisce il verbale d'accordo stipulato in sede aziendale con l'Unione Subalpina di Assicurazioni S.p.A. in data 18.10.95, e l'art. 48 del presente CCNL.

 

L'Impresa, in collaborazione con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, conferma che considera prioritaria la più rapida e completa attuazione della normativa di cui al Decreto Legislativo 626/94 Sicurezza e Salute dei Lavoratori e successive modifiche.

 

Fermo quanto previsto dal D.lgs. 626/94 e successive modifiche i lavoratori, che operano in modo significativo su apparecchiature elettroniche con video, potranno avvalersi della convenzione che l'Impresa s'impegna a stipulare per la dotazione di lenti con un riconoscimento da parte della stessa di un importo non superiore a £ 250.000 ogni tre anni, salvo situazioni di "visus" per le quali la certificazione medica prescriva tempi inferiori.

 

Visite ortopediche specialistiche sono state altresì effettuate nei confronti dei lavoratori interessati alla movimentazione dei carichi.

 

Naturalmente, in adempimento a quanto stabilito dall'art. 49 del vigente CCNL, saranno effettuate alle cadenze stabilite le visite mediche previste.

 

Gli Istituti attualmente convenzionati sono:

POOL MEDICA S.r.l. - Torino

CDI - CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO - Milano

 

Prevenzione

Le Parti convengono sull'importanza della prevenzione quale strumento prioritario di tutela della salute dei lavoratori e sull'utilità di tempestive indagini diagnostiche atte a rilevare l'insorgenza di affezioni sin dalle prime fasi.

 

Per favorire l'utilizzo di tale strumento, l'Impresa s'impegna a concorrere alla spesa necessaria per un "check-up" ogni due anni, per i dipendenti di età superiore ai 40 anni.

 

La misura di tale concorso non potrà, in ogni caso, superare il'75% del prezzo fissato nella convenzione stipulata, dall'Impresa, con un centro diagnostico specializzato nella città in cui ha la propria sede.

 

Il "check-up", del quale dovrà essere dato preavviso all'ufficio del Personale con 1 giorno di anticipo e la relativa esibizione della spesa, potrà essere eseguito presso qualsiasi centro specializzato.

 

Ciò varrà, in particolare per i dipendenti operanti presso le singole unità esterne, con l'eccezione di quelli operanti in Milano per i quali sarà stipulata un'apposita convenzione.

 

Pap-test e mammografia

L'Impresa concederà alle lavoratrici, una volta nell'anno un permesso retribuito per effettuare il "pap-test" e la "mammografia" e si accollerà l'eventuale spesa relativa; anche questi esami saranno oggetto di apposita convenzione con il centro diagnostico e anche per questi esami varrà la possibilità di effettuazione presso altro istituto, ma in questo caso il rimborso non potrà superare l'importo convenzionato.

 

Fumo passivo

Nel caso in cui fossero emanate norme legislative concernenti divieti o limitazioni al fumo nei luoghi di lavoro, l'Impresa s'impegna a darne rapida attuazione.

 

Mobbing - Dichiarazione delle Parti

 

Le Parti - nel manifestare l'importanza delle tematiche riguardanti le violenze morali e le persecuzioni psicologiche in ambito lavorativo, e nell'attesa di una prossima disciplina legislativa specifica in materia di mobbing - convengono sull'opportunità di individuare percorsi di approfondimento tecnico sviluppabili anche mediante iniziative comuni mirate anche all'informazione collettiva.

 

 

Art. 17 - ACQUISTO PRODOTTI AZIENDALI

 

Per tutti i prodotti assicurativi trattati dall'Impresa, saranno applicate ai dipendenti le condizioni normative e tariffarie praticate alla migliore clientela per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi, nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. 2.9.1997, n. 314.

 

Qualora non sussistano condizioni assuntive che lo vietino, ai dipendenti cessati per quiescenza saranno conservate le condizioni assicurative per quelle polizze che già detenevano in costanza di rapporto di lavoro.

 

Nota a verbale

Le Parti si riservano di incontrarsi ogniqualvolta sarà ritenuto opportuno verificare la pratica applicazione di detto articolo.

 

Art. 18 - BENI DI PROPRIETA' AZIENDALE

 

In caso di alienazione di beni di proprietà aziendale, sarà riconosciuta la priorità per l'eventuale acquisto ai propri dipendenti di:

 

1.      Autovetture

Tutte le autovetture e motoveicoli che siano stati oggetto di furto totale e successivamente rinvenute ed alienate a vario titolo, comprese quelle di proprietà dell'ALLIANZ SUBALPINA S.p.A., saranno offerte prioritariamente in vendita ai dipendenti alle migliori condizioni possibili;

 

Nota a verbale

Relativamente ai veicoli che siano stati oggetto di furto totale e successivamente rinvenuti, l'Azienda informerà il personale delle disponibilità che eventuali società convenzionate a tale titolo possono offrire di volta in volta.

 

2.      Altri beni

L'Impresa renderà disponibile, per la cessione ai dipendenti, tutti quei beni non più utili alla gestione aziendale, posti in libera vendita o comunque da alienarsi.

 

Nota a verbale

A tal fine, la Società provvederà ad informare mensilmente il proprio personale con l'affissione di appositi comunicati nelle bacheche aziendali.

 

Art. 19 - ALLOGGI IN LOCAZIONE

 

L'Impresa agevola i propri dipendenti nell'assegnazione in locazione di appartamenti, che dovranno essere destinati ad uso esclusivo di abitazione del dipendente e della sua famiglia, nel rispetto delle norme vigenti.

 

Nell'assegnazione in locazione di alloggi di proprietà dell'Impresa, effettuata nel pieno rispetto delle normative di legge di tempo in tempo vigenti,  ai dipendenti saranno concesse le seguenti agevolazioni:

 

1)      priorità al dipendente nell'assegnazione di alloggi a parità di condizioni offerte ai terzi;

 

2)      esenzione dal deposito cauzionale;

 

3)      consegna dell'alloggio in stato idoneo all'uso cui è destinato.

 

L'ufficio Beni Immobili informerà, mediante comunicazioni di servizio nelle bacheche aziendali, in merito agli alloggi che si rendessero disponibili, con l'indicazione delle loro caratteristiche.

 

Nota a verbale

Le Parti firmatarie, qualora vi fossero sovrapposizioni di richieste, s'incontreranno per definire una graduatoria nell'assegnazione.

 

Art. 20 - MUTUO CASA

 

Lettera dell'Azienda alle R.S.A.

 

L'azienda conferma che alla data di sottoscrizione del presente CIA l'Istituto S.Paolo di Torino e la Banca Brignone hanno indirizzato alla Compagnia una proposta scritta contenente l'indicazione delle condizioni agevolate che essi intendono offrire ai dipendenti di Allianz Subalpina.                                                  .   

 

L'Ufficio Risorse Umane fornirà le informazioni relative a tali proposte a tutti gli interessati.

Art. 21 - PRESTITI AI DIPENDENTI

 

Nei casi di effettiva necessità, determinata da motivi personali, l'Impresa riconoscerà, ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che abbiano superato favorevolmente il periodo di prova, prestiti individuali con le seguenti modalità:

 

1)      fino a 8.000.000, per i dipendenti con anzianità di servizio inferiore ai 5 anni;

 

2)      fino a 11.500.000, per i dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 5 anni ed inferiore ai 10 anni;

 

3)      fino a 17.000.000, per i dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 10 anni.

 

L'interesse scalare sarà pari al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) + 1.75%

L'ammontare della rata di restituzione sarà concordata con il dipendente interessato.

 

A garanzia dell'estinzione del prestito, i lavoratori interessati dovranno sottoscrivere una polizza temporanea per il caso di premorienza, anche a capitale annualmente decrescente in funzione del piano di rimborso, con beneficio irrevocabile attribuito all'Impresa, e premio a proprio carico.

 

Inoltre, qualora il capitale prestato non trovi capienza nella parte ancora disponibile del TFR maturato, a discrezione dell'Impresa, potrà essere richiesta e fornita un'adeguata garanzia.

 

 

Art. 22 - ANTICIPAZIONI DEL TFR

 

Premesso che, in materia di anticipazioni sul TFR, possono essere previste dai contratti collettivi condizioni di miglior favore di quelle già regolamentate dalla legge n. 297 del 29.5.82 le Parti, nel comune intento di dare più puntuale attuazione ai disposti di cui sopra, concordano sempre all'interno del 70% del TFR maturato e disponibile ed il suo utilizzo nei seguenti casi:

 

1.      spese per l'acquisto e/o la ristrutturazione e la manutenzione della prima casa di abitazione, nonché manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio ove è situata l'unità immobiliare nella quale risiede il dipendente;

 

2.      spese per cure sanitarie straordinarie per sé e/o familiari conviventi a carico;

 

3.      spese funerarie documentate per coniuge e parenti in linea diretta con il/la lavoratore/trice;

 

4.      per finanziare, laddove non sia operante la più recente normativa in materia previdenziale, annualmente la previdenza integrativa relativamente alla quota di contributo a carico del dipendente.

 

Inoltre, è prevista la ripetibilità delle concessioni di cui ai punti precedenti.

 

Nota a verbale n. 1

Nel caso in cui il plafond annuo non fosse esaurito, l'Azienda potrà riconoscere l'anticipazione anche per la permuta della prima casa.

 

Nota a verbale n. 2

Relativamente agli anticipi per le causali di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art.1 della citata legge, detti anticipi potranno essere concessi anche a lavoratori che non abbiano ancora maturato gli 8 anni di anzianità effettiva di servizio e gli anticipi potranno essere accordati anche oltre le percentuali annue fissate dalla medesima legge.                                     .

 

 

Art. 23 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

 

Il trattamento previdenziale è disciplinato, oltre che dall'art. 83 del vigente CCNL, anche dall'accordo del 23.02.1998 e dall'accordo sottoscritto in data 15.12.1988.

 

I lavoratori dovranno esprimere, per iscritto, la loro volontaria ed individuale adesione al Fondo Previdenziale attraverso il formulario predisposto dall'Azienda, nel quale ciascun dipendente interessato indicherà la percentuale di versamento scelta.

 

L'Impresa verserà, con le modalità indicate nel citato accordo del 23.02.98:

A.     per i lavoratori iscritti al Fondo, sino a tutto il 28.04.1993, il 2% della retribuzione determinata nell'art.14 del citato accordo e l'importo del premio per una polizza vita che, in attuazione di quanto previsto dall'allegato 19, CAPO 1 punto 10 del vigente CCNL, assicurerà un capitale per il caso di morte o di invalidità totale e permanente secondo i criteri già previsti in vigenza del CIA 28.7.1998 e con variazione - a partire dal 1°.1. 2002 - dei capitali assicurati (con carichi e senza carichi) per aumenti pari a + 10% di ciascun importo (con arrotondamento alle centomila superiori)

 

B.     per gli altri iscritti, il 2% della retribuzione determinata come dal citato accordo parte del quale concorrerà quale premio per la polizza vita sopra indicata.

 

C.     Per entrambe le categorie dei lavoratori indicate ai precedenti punti A. e B. l'Azienda incrementerà i predetti versamenti con un contributo pari allo 0,25% della predetta retribuzione presa a base a partire dal 1°.1.2002 , di un ulteriore 0,50% a partire dal 1°.1.2003 e di un ulteriore 0,25% a partire dal 1°.1.2004.

 

 

Nota a verbale

L'assicurazione, secondo lo schema noto, si applicherà esclusivamente ai dipendenti che aderiranno al sistema previdenziale integrativo come regolamentato dai citati accordi, dalle normative di cui al vigente CCNL e dal suddetto articolo.

 

Art. 24 - PERSONALE NON SOGGETTO ALL'ORARIO ELASTICO

 

Per tutto il personale, con figli in età scolare non superiore ai 14 anni ed a quello residente fuori dalla città nella quale è ubicata l'unità produttiva, intesa come sede di lavoro di appartenenza, è confermato l'orario agevolato che consente di posticipare l'entrata e/o anticipare l'uscita con conseguente recupero mensile.

 

 

Art. 25 - ORARIO DI LAVORO

 

L'orario di lavoro in vigore per il personale di cui al punto 1) dell'art. 98 del vigente CCNL è di 37 ore settimanali, e prevede la seguente distribuzione:

 

-   dal lunedì al giovedì:            dalle ore 08,00 alle 12,00;

-                                              dalle ore 13,00 alle 17,00;

-   al venerdì:                           dalle ore 08,00 alle 13,00.

Nei giorni semifestivi la prestazione di lavoro terminerà alle ore 12,00.

 

Per il personale di cui al punto 2) del citato articolo, il numero delle ore settimanali è indicato in:

·        commessi : 37,30

·        autisti : 43,00

·        guardiani diurni e notturni : 44,30

·        portieri o custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia : 45,00.

 

Per la distribuzione delle ore, vale lo stesso criterio del personale di cui al punto 1) dell'art. 98 del vigente CCNL, tenendo conto del maggior numero di ore settimanali. In particolare nelle giornate semifestive il termine dell'orario di lavoro, per il personale di cui sopra, sarà fissato alle ore 12,30.

 

Per il personale che opera presso la Sede e le unità produttive di Milano, Bolzano e Roma, fatta eccezione per gli addetti al centralino telefonico, è prevista la possibilità di usufruire dell'orario flessibile regolato secondo quanto stabilito:

 

·        ferma l'osservanza della durata complessiva della prestazione lavorativa, secondo quanto disposto dall'art. 98 del vigente CCNL e dal 1° comma del presente articolo, l'orario flessibile consente a ciascun dipendente, fatta eccezione per coloro ai quali è espressamente precluso, di gestire il proprio orario di lavoro scegliendo, giorno per giorno, l'inizio ed il termine della propria attività lavorativa.

 

·        Poichè peraltro le ore lavorative rimangono 37 nella settimana, può verificarsi che, per presenze più o meno ampie nelle fasce flessibili, le ore effettivamente la­vorate in ogni settimana siano infe­riori o superiori a 37.

In tal caso allora la compensazione dovrà avvenire nell'arco del mese; è consentito un riporto in più o in meno al mese successivo di non più di 4 ore.

 

·        Le ore lavorate in più in un mese che eccedano le 4 ore non potranno essere riportate al mese successivo e non verranno considerate ad alcun effetto.

Le ore lavorate in meno in un mese che eccedano le 4 ore costituiranno a tutti gli effetti violazione delle norme del C.C.N.L. che regolano l'orario di lavoro e, salvi i provvedimenti del caso, per i re­lativi periodi non verrà corrisposta retribuzione.

 

·        Inoltre, gli eventuali ritardi o assenze non giu­stifi­cati durante le fasce rigide, saranno ugual­mente con­siderati - come sono - violazioni alle norme contrat­tuali e, salvi i provvedimenti del ca­so, per essi non verrà corrisposta retribuzione.

Si precisa che le compensazioni sono possibili esclu­si­vamente tra ore di lavoro che si collocano nelle fa­sce flessibili e dunque i recuperi in senso negativo o posi­tivo potranno avvenire solo in dette fasce.

 

Esistono , per contro, fasce di rigidità durante le quali il dipendente deve trovarsi obbligatoriamente al lavoro.

 

A)  Fasce di flessibilità

In queste è consentito di scegliere rispettivamente l'inizio e il termine della propria attività lavorativa giornaliera.

·        in entrata    dal lunedì al venerdì:     tra le ore 8,00 e le 09,00;

·        in uscita      dal lunedì al giovedì:     tra le ore 17,00 e le 18,00;

·        in uscita                      al venerdì:   tra le ore 12,45 e le 14,00, con un minimo di 4 ore dall'inizio della

                       prestazione lavorativa.

Nei giorni semifestivi non è consentita la flessibilità per la sola uscita.

 

B)  Fasce di rigidità

In queste il dipendente deve prestare obbligatoriamente la propria attività lavorativa giornaliera:

-   dal lunedì al giovedì: tra le ore 09,00 e le 12,00;

-                                      tra le ore 13,00 e le 17,00;

-   al venerdì:                   tra le ore 09,00 e le 12,45.

Nei giorni semifestivi:    tra le ore 09,00 e le 12,00.

 

Per la registrazione dell'orario ci si dovrà attenere alle seguenti norme:

1.   registrazione in entrata, con l'introduzione del tesserino magnetico nel lettore con accredito del tempo di lavoro non prima dell'inizio della fascia di flessibilità (ore 08,00);

2.   registrazione in uscita, con accredito del tempo di lavoro non oltre la fascia di flessibilità con il termine della fascia di rigidità (ore 17,00).

 

La mancata registrazione in uscita determinerà, convenzionalmente, l'accredito del tempo lavorato con termine alle ore 17,00.

 

L'orario flessibile, non si applica agli addetti ai centralini telefonici e al personale contrattualmente tenuto ad osservare un orario di lavoro superiore alle 37 ore settimanali.

 

Per i dipendenti con contratto di lavoro part-time valgono le normative sopra indicate, con l'obbligo comunque di effettuazione di non meno di tre ore di lavoro al giorno.

 

Nota a verbale

La nuova regolamentazione sull'orario flessibile come sopra disciplinata avrà vigore entro il 1° luglio 2002. Prima di tale data l'Ufficio Risorse Umane diffonderà un comunicato esplicativo a tutto il personale sulle specifiche modalità operative cui attenersi.

 

Art. 26 - BANCA ORE

 

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 110 del vigente CCNL, l'eventuale residuo non goduto entro la fine dell'anno di maturazione dovrà essere consumato prioritariamente rispetto alle altre causali di assenza retribuita (ferie, exfestività, etc.).

Per residui inferiori alla mezza giornata - ai fini del consumo prioritario - sarà possibile il cumulo anche con ore di banca ore maturate nel nuovo anno.

 

 

 

Art. 27 - TEMPO PARZIALE

 

A)    Trasformazione a tempo parziale

 

A tutto il personale assunto a tempo indeterminato, con esclusione del personale con grado e quello regolato dalla nota a verbale del vigente art. 98 CCNL, è consentito richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, quando possa documentare e/o trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a)      genitore di figli in età prescolare, scolare e sino al termine della scuola d'obbligo;

b)      necessità di assistere - con riferimento a quanto previsto dal Dlgs. 25.2.2000 n.61 come successivamente modificato dal D.lgs. 26.2.2001 n. 100 -  familiari e/o parenti stretti, entro il secondo grado di parentela;

c)      lavoratori studenti;

d)      prestazione di volontariato;

e)      per altri fondati motivi personali.

L'accoglimento della domanda, presentata per iscritto con un preavviso di almeno due mesi sulla prevista data iniziale, salvo particolari casi di necessità, resterà subordinata alla compatibilità con le esigenze organizzative e/o produttive aziendali che l'Impresa s'impegna a superare anche in funzione della piena disponibilità del/la lavoratore/trice al cambiamento di mansioni, purché equivalenti; nonché al trasferimento a diversa unità, nell'ambito della stessa sede, sia al momento del passaggio a tempo parziale, sia all'atto dell'eventuale ritorno a tempo pieno.

 

La facoltà di usufruire del part-time è data ai lavoratori appartenenti al 1°-2°-3°-4°.

Saranno inoltre ammesse le richieste di lavoratori che inquadrati nel 5° livello svolgano attività specialistiche e non di coordinamento di altri lavoratori .

 

Il periodo minimo per usufruire del part-time non potrà essere inferiore ai due anni.

Il rientro a tempo pieno potrà avvenire prima della scadenza e dovrà essere richiesto con due mesi di preavviso.

 

Sono previsti i tipi di orario settimanale, pari a 20 ore o 25 ore su cinque giorni la settimana: in entrambi i casi  la prestazione deve essere effettuata, continuativamente, o nella sola mattinata o nel pomeriggio dal lunedì al venerdì.

 

Per eventuali ed altre situazioni eccezionali, sarà concordato un part-time "verticale" allo scopo di superare le difficoltà logistiche che dovessero ostacolare lo svolgimento dell'attività lavorativa e per soddisfare esigenze che saranno valutate con il lavoratore/trice interessato.

 

Ai lavoratori a tempo parziale, la retribuzione sarà corrisposta proporzionalmente alla durata dell'attività lavorativa per tutte le voci retributive; non sarà invece corrisposto il "buono pasto".

Al rapporto di lavoro a tempo parziale saranno applicate integralmente le norme di legge e di contratto che regolano la malattia, l'infortunio, la gravidanza ed il puerperio, il congedo matrimoniale, le ferie e le festività infrasettimanali, il TFR.

Il preavviso sarà applicabile nella misura prevista per il lavoro a tempo pieno. L'indennità ostitutiva sarà invece corrisposta proporzionalmente alla prestazione effettuata.

 

Ai lavoratori a tempo parziale sarà estesa - laddove spettante - la disciplina già prevista dal presente CIA per i lavoratori studenti esclusivamente per quanto attiene ai rimborsi nella loro interezza .

 

Per i lavoratori a part-time, l'orario di lavoro nelle giornate semifestive sarà ridotto nella stessa proporzione in cui è ridotta la normale prestazione.

 

l contratto potrà essere trasformato in rapporto a tempo pieno, purché esistano necessità aziendali nella sede di lavoro ove l'interessato presti la propria attività.

 

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non determinerà novazione del rapporto di lavoro.

 

B) Assunzioni a tempo parziale

Le Parti stabiliscono che esiste la possibilità di applicare la normativa al part-time, con le modalità e condizioni previste dalla Legge, al personale di nuova assunzione.

 

Si prevede altresì, in riferimento al D.lgs. 25 febbraio 2000, n.61, il diritto di procedere a favore dei lavoratori assunti a part-time nel caso di assunzione a tempo pieno come da art. 5 del suindicato Decreto legislativo.

 

Inoltre, le Parti concordano che la presente normativa, ove applicabile, potrà trovare estensione per il personale di nuova assunzione, ferma restando per quest'ultimo la possibilità, previo Accordo tra Azienda e lavoratore, di trasformare il contratto a tempo pieno.

 

Il contratto potrà essere trasformato in rapporto a tempo pieno, purché esistano necessità aziendali nella sede di lavoro ove l'interessato presti la propria attività.

 

La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno non determinerà novazione del rapporto di lavoro.

 

Nota a verbale

Per ogni ed eventuale condizione alternativa, si rimanda alla norma relativa al precedente punto A).

 

C)   Norme comuni ai precedenti punti A) e B)

 

·        Percentuali

Il numero complessivo dei lavoratori ammessi a prestazione part- time (sia trasformazione che assunzione) non potrà superare il 10% del personale in servizio.

Il personale assunto a part-time non potrà comunque superare il 5% del personale in servizio.

·        Lavoro supplementare

Le Parti sottoscritte convengono - previo consenso del lavoratore interessato all'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare (art.3, comma 3 del citato D.lgs.) - i seguenti limiti orari massimi di lavoro supplementare:

1)   limite giornaliero: quota eccedente la normale prestazione a part-time fino ad un massimo di 8 ore complessive di effettiva prestazione giornaliera di lavoro;

2)   limite annuo: 20% della prestazione annua media.

Nei limiti sopraindicati le ore di lavoro supplementare saranno retribuite con la sola paga oraria di cui al 2° comma dell'art. 105 del vigente CCNL.

 

 

 

Art. 28 - MATERNITA'

 

In caso di maternità l'Impresa riconoscerà, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 47 del vigente CCNL, la possibilità di modificare il rapporto di lavoro da full-time a part-time fino al compimento del terzo anno di età del bambino, nel rispetto delle normative vigenti.

 

Per dare l'opportunità alla lavoratrice interessata, di non avvalersi del periodo di astensione facoltativa e far seguire alla astensione obbligatoria l'immediata ripresa del lavoro con la formula del part-time, anche quale concreta azione positiva da riferirsi alla normativa sulle pari opportunità uomo-donna

 

Nota a verbale

D'intesa con le R.S.A. sarà definito, caso per caso, un orario di lavoro che, pur tenendo conto delle esigenze aziendali, privilegi le necessità organizzative della lavoratrice. Tale regime d'orario non potrà protrarsi oltre il compimento del terzo anno di età del bambino.

 

Art. 29 - FAMIGLIE DI FATTO

 

 

Lettera dell'Azienda alle R.S.A.

 

Con riferimento alla discussione intervenuta in occasione del rinnovo del CIA, Vi confermiamo che laddove possibile la normativa già prevista contenente l'indicazione del coniuge sarà integrata con l'indicazione, in alternativa, del convivente "more uxorio".

 

 

Art. 30 - BUONO PASTO

 

A tutto il personale dipendente, con riferimento all'art. 99 del vigente CCNL, viene corrisposto un buono pasto giornaliero pari a L. 10.000.

 

Nota a verbale

Gli eventuali aumenti del "buono pasto" derivanti dai rinnovi del CCNL non saranno recepiti.

 

ART. 31 - TRATTAMENTO DI TRASFERTA PER IL PERSONALE CON FUNZIONI ESTERNE

 

1)  Diarie

 

Con decorrenza dal 1°/1/2002 le diarie sono così sta­bi­lite:

 

·        diaria per trasferte che comportano il consumo di un pasto senza pernottamento L. 45.200;

-     diaria per trasferte che comportano il consumo della cena con pernottamento L. 54.200;

·        diaria per trasferte che comportino il consumo di due pasti con pernottamento L. 99.400.

 

Ogni semestre le parti si incontreranno per adeguare gli importi delle diarie alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di ope­rai e impie­gati (indice ISTAT base dicembre 1988).

Il primo adeguamento sarà effettuato il 1°.1.2002.

 

Gli importi delle diarie saranno arrotondati alle 50 e 100 superiori quando i valori adeguati risulte­ranno su­periori a 25; altrimenti il contrario.

 

Ai fini degli adeguamenti gli importi saranno invece quelli non arrotondati.

 

2)  Rimborsi spese di pernottamento

 

Le spese di pernottamento, in albergo non superiore alla 2° categoria e - in casi di particolare neces­sità - in albergo di 1° categoria, saranno rimbor­sate solo a seguito presentazione di idonea docu­menta­zione da parte degli interessati.

 

3)  Rimborso forfettario

 

Al lavoratore con funzioni esterne convocato in trasferta sia presso le sedi dell'Impresa, che in qualsiasi altra ubicazione per il quale le relative spese vengano sostenute direttamente dalla stessa e  senza  erogazione  del trattamento di diaria, verrà corri­sposta  per  ciascuna  giornata  un'indennità  forfettaria  piccole  spese  pari  a  L. 19.000.

Qualora il rientro avvenisse dopo le ore 22 l'indennità di cui sopra verrà elevata a L. 38.000.

 

4)  Rimborsi spese chilometriche

 

Al personale con mansioni esterne che usa la propria au­tovettura per servizio vengono riconosciuti - per ogni chilometro effettivamente percorso - i rimborsi spese chilometriche secondo la regolamentazione se­­­­­­­­­­­­­­­guente, a decorrere dal 1°.1.2002:

 

L. 657 per percorrenze sino a 10.000 chilometri annui

L. 468 per percorrenze da 10.001 a 20.000 chilometri annui

L. 458 per percorrenze da 20.001 a 30.000 chilometri annui

L. 484 per percorrenze oltre 30.000 chilometri annui

 

Prossimo adeguamento: dal 1.1.2002 (sulla base delle Tabelle ACI pubblicate a marzo/aprile del 2002)

 

     Detti rimborsi sono calcolati con riferimento:

a)      alle tabelle dell'Automobile Club d'Italia, valori nazionali;

b)      all'autovettura FIAT Marea 100/1.6 sx mod. 99 ;

c)      al valore complessivo dell'indennità chilometrica di 15.000 chilometri  di percorrenza annua pari a L. 825;

d)      ai rapporti percentuali del valore complessivo di cui sub c) così stabiliti:

79,63 ……..sino a 10.000 Km annui;

56,72 ……..dal 10.001 a 20.000 Km annui;

55,51 ……..da 20.001 a 30.000 Km annui;

58,66 ……..oltre 30.000 Km annui.

 

L'adeguamento dei valori delle indennità chilometriche sopra indicati avverrà una volta all'anno, con effetto 1/1, tale che risultino rispettate le percentuali stabilite alla lettera d) del precedente comma."

 

Nel caso di ritardo oltre 4 mesi nella pubblicazione di tali tabelle, le parti si incontreranno per stabilire adeguamenti provvisori salvo ogni conguaglio per difetto o per eccesso da operarsi alla pubblicazione delle ta­belle medesime.

Tali rimborsi chilometrici vengono corrisposti a copertura di ogni spesa ricorrente o casuale effettivamente sostenuta in connessione all'uso dell'autovettura per lavoro, fatta eccezione per il pedaggio autostradale che verrà rimborsato esclusivamente a presen­tazione dei relativi documenti di spesa.

 

Ai fini dei predetti rimborsi chilometrici, il luogo di inizio delle trasferte dei lavoratori con mansioni esterne che utilizzano la propria autovettura per servizio e, comunque, di tutti i lavoratori che vengano autorizzati dall'azienda ad utilizzare la propria autovettura per servizio, si intende stabilito nella sede abituale di lavoro.

 

Peraltro, ai lavoratori di cui al comma precedente che avessero la propria residenza abitativa in località diversa dalla sede abituale di lavoro e che iniziassero la trasferta dalla residenza abitativa, verrà riconosciuto un rimborso chilometrico pari alla minore tra le seguenti due distanze:

·        residenza abitativa/località di trasferta oggetto della missione di lavoro;

·        sede abituale di lavoro/località di trasferta oggetto della missione di lavoro.

 

5)      Prestito auto

 

I prestiti per l'acquisto dell'autovettura per uso lavorativo saranno concessi dalle Compagnie - al tasso del 5% - per un importo massimo stabilito convenzionalmente in L. 16.000.000.

 

I prestiti verranno concessi a seguito di richiesta scritta degli interessati indirizzati al competente uf­ficio della compagnia di appartenenza e alla condizione che gli inte­ressati medesimi dichiarino contestualmente di essere privi di autovettura oppure che l'autovettura da sostituire sia quella utilizzata prevalentemente per lavoro e risulti in loro proprietà da almeno due anni, salvo il caso di compro­vata necessità di sostituzione. A tali competenti uffici gli interessati dovranno, successivamente, far pervenire la do­cumentazione attestante l'avvenuto acquisto dell'autovettu­ra. Sempre a tali uf­fici gli interessati do­vranno altresì rilasciare apposita dichiarazione di ricevuta dei prestiti che autorizza le compagnie a trattenere - nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro - l'ammontare dei prestiti residui, salvo ogni diversa più utile azione.

 

Qualora si verificassero abusi, le compagnie potranno in­trodurre idonei sistemi che cautelino i diritti di credito delle compagnie stesse e ne daranno preventivamente comuni­cazione alle R.S.A.

L'ammortamento dei prestiti avverrà in 72 rate mensili po­sticipate di uguale importo con trattenuta dallo sti­pendio per 12 volte l'anno. Gli interessati potranno chiedere ter­mini più brevi per la restituzione del pre­stito ed estin­guerlo, anche, in qualsiasi momento.

 

Durante l'ammortamento, ma non prima di due anni dalla pre­cedente concessione (salvo casi di comprovata neces­sità di sostituzione), potrà essere concesso - alle con­dizioni di cui sopra - un nuovo prestito, ma la misura di tale nuovo prestito non potrà superare la differenza tra l'importo massimo concedibile e il residuo debito.

 

6)  Fondi spese

 

Al personale con funzioni esterne viene concesso dalle compagnie un anticipo in conto spese per una somma pari a due volte la media mensile delle spese effettivamente sostenute desunta dalle specifiche di spese relative ai dodici mesi precedenti la data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

 

Nel caso di nuovo incarico o di nuova assunzione per funzioni esterne, tale anticipo sarà pari a due mensi­lità della spesa mensile prevedibile per il primo anno di at­tività.

 

NOTA A VERBALE: lettera dell'azienda alle R.S.A. su prestito auto e rimborsi spese chilometriche

                                                          

Con riferimento alla discussione intervenuta L'Azienda conferma quanto segue:

 

1)  Prestiti auto

          Nel caso in cui il tasso ufficiale di riferimento superasse il 5% previsto dall'accordo, l'Impresa si  impegna - fermo restando l'applicazione del nuovo T.U.R. -  ad incontrarVi per ricercare i necessari adeguamenti.

          Vi confermiamo altresì - come pure emerso dal confronto - che nella valutazione dell'utilizzo prevalente per lavoro ai fini della concessione del prestito, l'Azienda si impegna a tenere conto  anche della frequenza delle trasferte cui è chiamato il collaboratore per ragioni di servizio.

 

2)  Rimborsi spese chilometriche

Con riferimento alla fissazione del premio di L. 25 (comprensivo di tassa) per chilometro percorso  nella polizza Kasko di cui al successivo punto 7), Vi confermiamo che, corrispondentemente, ciascuna fascia degli attuali valori di rimborso chilometrico è stata elevata di un importo pari a 25 lire.

Pertanto, in caso di variazione del premio - che sarà soggetto a revisione annuale in relazione all'andamento della polizza Kasko - varierà corrispondentemente il citato importo aggiuntivo, già indicato per il 2002 in lire 25 insieme ai relativi rapporti percentuali del valore complessivo di riferimento ACI.

Tali rapporti percentuali, prima dell'applicazione del citato importo aggiuntivo, sono i seguenti:

 

76,66 ……..sino a 10.000 Km annui;

53,75 ……..da 10.001 a 20.000 Km annui;

52,45 ……..da 20.001 a 30.000 Km annui;

55,58 ……..oltre 30.000 Km annui.

 

 

7) Protocollo aggiuntivo sulla copertura Kasko per i danni derivanti alle autovetture di proprietà dei   dipendenti utilizzate per esclusive ragioni di servizio.

 

Per la copertura dei danni che dovessero derivare all'autovettura di proprietà dei dipendenti durante l'utilizzo della stessa per esclusive ed effettive ragioni di servizio, l'Azienda si impegna a stipulare - con decorrenza 1°/1/2002 - la seguente convenzione:

 

1.    Oggetto dell'assicurazione

 

L'Azienda si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di seguito indicati e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dalle autovetture (comprese le parti accessorie stabilmente fissate) intestate al P.R.A. ai dipendenti ed utilizzate in occasione di missioni o trasferte per adempimento di servizio, limitatamente al tempo ed al percorso necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, in conseguenza di: collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e furiuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compreso l'incendio occorso in occasione di tali eventi).

La garanzia è estesa, altresì, ai danni derivanti da calamità naturali.

 

2.    Delimitazione dell'assicurazione

 

Le garanzie sono prestate con il limite massimo di indennizzo per sinistro di L. 60.000.000 con l'applicazione di uno scoperto del 5% ed un minimo di L. 100.000.

L'assicurazione opera soltanto se il dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge in vigore e debitamente autorizzato all'uso dell'autovettura per missione o trasferta.

Non sono comunque risarcibili  i danni:

 

- da attribuire a responsabilità di terzi;

- causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;

-      subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o quelli verificatisi durante la circolazione fuori strada;

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e sviluppo - comunque insorto - di energia nucleare o di radioattività o in conseguenza diretta di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e in occasione di fenomeni naturali in genere, ancorchè detti danni siano occorsi durante la circolazione;

- conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del mezzo o derivanti da incendio, salvo che quest'ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;

- agli apparecchi audiofonovisivi, radiotelefoni e/o telefoni cellulari.

 

3.    Validità dell'assicurazione:

 

Condizioni di indennizzabilità:

a)  che il mezzo sia intestato al P.R.A. al dipendente;

b)  che l'utilizzo del mezzo sia regolarmente autorizzato e per il quale sia previsto trattamento di missione o trasferta;

c) che la denuncia di sinistro sia sottoscritta dal dipendente e dal dirigente responsabile dell'unità di appartenenza che abbia  autorizzato la missione o trasferta;

 

4.    Estensione territoriale   

 

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

 

5.    Modalità per la denuncia dei sinistri

 

I sinistri devono essere denunciati dal dipendente per iscritto, entro tre giorni dall'avvenimento al Centro Servizi Liquidativi competente.

La denuncia deve contenere la data, il luogo, le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze, dell'entità, almeno approssimativa, del danno e tutti gli eventuali ulteriori elementi probatori al momento esistenti (per esempio: stesura di un verbale di polizia, fattura per il traino del veicolo, ecc.), nonchè la firma del dirigente responsabile dell'unità che ha autorizzato la missione o trasferta. Per la richiesta di indennizzo dovrà essere utilizzato il modello apposito di prossima diffusione corredato dalla fotocopia del libretto di circolazione e della patente.

 

6.    Liquidazione del danno

      

a) Perdita totale del veicolo

 

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, resta stabilito che l'indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione "Eurotax giallo" (Sanguinetti Editore) con riferimento al mese di accadimento dell'evento dannoso, maggiorato del valore commerciale degli eventuali accessori e optional, fermo il limite del valore indicato sub punto 2, decurtato del valore del relitto e dello scoperto indicato sempre sub punto 2.

E' equiparato a perdita totale il caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile del relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento dell'evento dannoso.

In caso di perdita totale di autovettura verificatasi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo  sarà pari al prezzo di listino a  nuovo, fermo  il  limite  del  valore indicato

sub punto 2, decurtato del valore del relitto e degli importi indicati sempre sub punto 2.

 

b) Danni parziali

 

I danni parziali saranno liquidabili tenendo conto del degrado     d'uso del veicolo in relazione al suo valore commerciale, determinato     come sopra, al momento del sinistro. Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:

- sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;

- quattro anni per tutte le altre parti.

 

c) Ripristino del veicolo       

 

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla data della denuncia, o comunque, senza il consenso dell'Azienda in tal senso.

Quest'ultima,  ha la facoltà di:

                  

- far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;

 

- sostituire il veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di corrispondere la relativa somma di denaro.

 

7. Scoperto a carico dell'Assicurato

 

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo o danni parziali allo stesso, l'Azienda corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno risarcibile dello scoperto indicato sub punto 2.

 

8. Dolo

 

L'Assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo  del dipendente, delle persone con lui coabitanti e di quelle da lui incaricate alla riparazione guida o custodia del mezzo assicurato.

 

9. Pagamento del premio - Decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione

 

L'Assicurato è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto il premio stabilito, che per il 2002 è fissato in lire 25 per chilometro percorso.

Nel premio indicato è compresa l'imposta secondo l'aliquota vigente del 12,6%.

Il pagamento del premio avverrà mediante trattenuta mensile dallo stipendio.

 

10. Diritto di surrogazione

 

L'Azienda conserva il diritto di surrogazione Art. 1916 Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente-proprietario debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

 

11. Rinvio alle norme di legge

 

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

 

Art. 32 -  TRATTAMENTO DI TRASFERTA PER IL PERSONALE CON  FUNZIONI INTERNE INVIATO IN MISSIONE TEMPORANEA

 

 

Al personale con funzioni interne - intendendosi per tale quello normalmente operante presso gli uffici direzionali - che inviato in missione benefici esclusivamente del tratta­mento di rimborso a piè di lista, a partire dal 1°.1.2002 verrà corrisposta - anche a titolo di rimborso forfettario per le piccole spese non documentabili - una indennità di L. 19.000 lorde per cia­scuna giornata di missione.

 

Qualora la partenza per la missione avvenisse prima delle ore 7 di mattina e il rientro avvenisse dopo le ore 22, l'indennità di cui sopra per il primo e/o l'ultimo giorno di missione verrà elevata a L. 38.000 lorde.

Art. 33 - INDENNITA' SPECIALI DI LAVORO

 

Indennità locali disagiati (via Ricaldone - Torino e via Turati - Milano), fintantochè perdura la condizione di disagio, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CIA, sarà pari a L.  880.000 annue lorde.

 

Nota a verbale

Tale indennità, sarà assorbita sino a concorrenza nel caso in cui fossero stabilite, in rinnovo di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, analoghe indennità e cesserà di essere corrisposta qualora, per qualsiasi ragione, venissero meno le condizioni che oggettivamente ne avevano giustificato il riconoscimento.

 

Art. 34 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I FUNZIONARI

 

a)      Ruolo dei funzionari

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 132 del vigente CCNL, l'Impresa riconosce l'importante ruolo svolto dai propri funzionari nell'ambito aziendale, sia sotto il profilo della professionalità che dell'autonomia connessa alla funzione ed intende, in adesione al desiderio da loro manifestato, valorizzarne e svilupparne la professionalità coinvolgendoli, con il grado di responsabilità che ad essi compete, nei processi decisionali e produttivi dell'Azienda.

 

b)      Formazione ed aggiornamento professionale

L'Impresa, tenuto conto che l'attività propria del funzionario comporta una preparazione professionale elevata e costantemente aggiornata, specie in riferimento a quei compiti formativi da svolgere nei confronti dei propri collaboratori, promuoverà con gli scopi di cui sopra e nell'ottica di un ulteriore progressivo incremento e valorizzazione di tale professionalità, corsi di formazione ed aggiornamento professionale riferiti in particolare all'acquisizione di conoscenze di natura tecnica collegate alla funzione e di gestione delle risorse umane.

 

Le Parti concordano sull'opportunità che, per quanto riguarda la formazione e l'addestramento dei collaboratori del funzionario, vi sia un fattivo coinvolgimento del funzionario stesso, sia per evidenziare la necessità di interventi formativi, sia per la migliore finalizzazione dei programmi di apprendimento.

 

c) Riunioni periodiche con i funzionari

Ad ampliamento di quanto previsto dall'art. 134 del vigente CCNL, nell'intento di fornire maggiori elementi per un adeguato svolgimento dei compiti affidati, l'Impresa terrà due incontri nel corso dell'anno con i propri funzionari, a giugno e a dicembre, per le informazioni ivi previste.

 

d) Riunioni con i responsabili di settore e/o ufficio

Con riferimento alla lettera dell'ANIA alle Organizzazioni Sindacali di cui all'allegato 7/B del vigente CCNL, l'Impresa s'impegna a tenere due riunioni nell'anno con il personale interessato, unitariamente o per singoli settori, per le informazioni ivi previste.

 

e) Piano sanitario per i funzionari

Ai funzionari in servizio e che abbiano superato l'eventuale periodo di prova, la Società offre la possibilità di stipulare per se stessi ed eventualmente anche per familiari conviventi, alle condizioni applicate ai migliori clienti della Compagnia stessa, una polizza rimborsi spese mediche, in eccedenza a quanto previsto dal CCNL del 18/12/1999.

Tale polizza resta quella già applicata in vigenza del CIA 28.7.1998

 

Le Parti, inoltre, concordano che, data la peculiarità della figura e del ruolo propri del funzionario con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 126 del CCNL, essi si uniformeranno alle disposizioni previste in materia dal vigente CIA per quanto a loro applicabili.

Art. 35 - PRIVACY

 

Le Parti concordano sul fatto che, l'applicazione della normativa di cui alla Legge 675/96, obbliga i lavoratori ad operare con la massima diligenza e li vincola al rispetto della riservatezza dei dati che trattano nell'espletamento della loro attività lavorativa.

 

Peraltro, la normativa in questione prevede regole severe sulla sicurezza dei dati ed obbliga il datore di lavoro ad un'attività di verifica della tenuta dei sistemi, sia manuali sia informatici, adottati per il trattamento dei dati.

L'azienda si è dotata, per dare concreta attuazione agli adempimenti imposti, di valide procedure di controllo agli accessi, in particolare sui supporti informatici e di monitoraggio continuo  della tenuta del sistema della protezione dei dati con la adozione degli adeguamenti tecnologici più rispondenti ai criteri di massima sicurezza, così come voluto dalla richiamata legge.

 

Prima di definire le soluzioni  tecniche ed operative  adottate l'azienda ha tenuto conto delle norme dello Statuto dei Lavoratori, in particolare l'art. 4 della Legge 20/05/1970, n. 300, ed altrettanto farà  per le eventuali altre iniziative che fossero  da intraprendere  per  ottemperare a quanto d'obbligo in materia.

 

 

Art. 36 - EROGAZIONI ECONOMICHE

 

A tutto il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale si applica il presente Contratto Integrativo Aziendale (CIA), saranno corrisposte le seguenti erogazioni economiche determinate secondo le previsioni di cui all'art. 82 del vigente CCNL del 18.12.1999.

 

1) - PREMIO AZIENDALE di PRODUTTIVITA' (P.A.P.)

 

Il Premio Aziendale di Produttività sarà costituito da:

 

1.      un importo annuo lordo pari all'attuale PAP "fisso" (£. 5.400.000 riferito al 4° livello 7^ classe) corrisposto in 14 mensilità e riparametrato come da tabella A allegata al CIA e già applicata in vigenza del CIA 28.7.1998.

2.      L'importo annuo lordo di cui al precedente punto 1. sarà incrementato (4° liv. 7^ cl., secondo la parametrazione di cui alla tabella C di:

 

A.     L. 200.000 a partire dal 1°.1.2002 per chi è in servizio a quella data;

 

B.     L.200.000 a partire dal 1°.1.2003 per chi è in servizio a quella data;

 

C.     L. 200.000 a partire dal 1°.1.2004 per chi è in servizio a quella data.

 

In caso di tardato rinnovo del CIA le Parti, in un apposito incontro, definiranno l'adeguamento del suddetto premio, in conto di eventuali futuri aumenti che potrebbero derivare dalla definizione del contratto, nell'intento di salvaguardare l'entità di tale istituto.

 

Il premio di cui sopra sarà riconosciuto, una volta superato il periodo di prova, anche ai dipendenti assunti nel corso dell'anno in contratto di formazione e lavoro; lo stesso sarà proporzionalmente ridotto per i lavoratori a tempo parziale e per coloro che cesseranno dal rapporto di lavoro nel corso dell'anno in cui è erogato.

 

Inoltre, costituirà imponibile ai fini del TFR e sarà escluso dalla base retributiva agli effetti della contribuzione alla previdenza complementare.

 

2) - PREMIO AZIENDALE di PRODUTTIVITA' VARIABILE (P.A.P.V.)

 

A partire dall'anno 2002 è riconosciuto un aumento "variabile" risultante da incrementi di produttività e/o redditività realizzato dall'Azienda nell'anno precedente a quello di corresponsione, da erogarsi in un'unica soluzione con la mensilità di settembre di ciascun anno, determinato in punti percentuali e realizzato secondo la formula già applicata in vigenza del CIA 28.7.1998 di cui alla tabella B allegata e calcolato come segue:

 

Indice di produttività/redditività                   Importo "una tantum"lorda

 

·        da         3,1    punti   a   7    punti               -     £.       750.000

·        da         7,1    punti   a   10  punti               -     £.       950.000

·        da        10,1    punti   a  14   punti                         -     £.    1.150.000

·        oltre     14   punti                                       -     £.    1.350.000

 

 

L'importo di cui sopra, riferito al 4° livello 7° classe, sarà parametrato come da tabella C allegata  e sarà computato ai soli fini del TFR; lo stesso beneficerà del trattamento decontributivo eventualmente previsto dalle norme in vigore per le erogazioni del CIA riferite ad elementi variabili di produttività/redditività.

 

Detto premio spetterà, se è stato superato il periodo di prova, al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché a quello a termine se assunto con contratto di formazione lavoro, in proporzione al numero dei mesi interi di servizio prestati nel corso dell'anno di riferimento (anno precedente a quello di erogazione).

 

All'avvenuto superamento del periodo di prova, lo stesso sarà considerato utile ai fini della determinazione del numero dei mesi interi di servizio, mentre l'esito negativo della prova farà venire meno il diritto alla percezione, ancorchè parziale, del premio.

 

Al personale che svolge la prestazione a tempo parziale, l'importo del premio sarà proporzionalmente ridotto in funzione della relativa percentuale rispetto al tempo pieno.

 

Tale importo, invece, non sarà corrisposto ai dipendenti che non siano più in servizio alla data di erogazione del medesimo, quali che siano la natura ed il motivo della risoluzione del rapporto di lavoro, ed indipendentemente da chi (Impresa o lavoratore) abbia attuato l'iniziativa di interromperlo.

 

Art. 37 - DECORRENZA E DURATA

 

Il presente Contratto Integrativo Aziendale decorre dalla data di stipula e scadrà il 31/12/2003, salve specifiche decorrenze o scadenze previste per i singoli istituti.

 

Lo stesso s'intenderà tacitamente rinnovato, per un uguale periodo, qualora non sia disdetto da una delle Parti almeno tre mesi prima della scadenza.

 

Nel caso in cui una delle Parti dia disdetta nei termini previsti, sarà automaticamente avviata la procedura di negoziazione prevista dal CCNL vigente.

 

Nota a verbale

Fermo l'impegno di cui all'art. 36 del presente CIA riguardante la parte economica, le Parti s'incontreranno, qualora vi fossero particolari situazioni che potessero in qualche modo influire sul normale svolgimento e definizione del rinnovo del contratto nella sua globalità, per valutare le eventuali variazioni da apportare agli istituti in essere.

 

 TABELLA   A 

 

 

 

LIVELLO

    7-3°

    7-2°

    7-1°

      6

      5

      4

      3

      2

      1

  CL.   1

4.750.000

4.550.000

4.350.000

4.150.000

3.650.000

3.150.000

2.750.000

2.350.000

1.950.000

  CL.   2

5.050.000

4.850.000

4.650.000

4.450.000

4.050.000

3.550.000

3.150.000

2.850.000

2.150.000

  CL.   3

5.550.000

5.350.000

5.150.000

5.050.000

4.550.000

4.150.000

3.500.000

3.150.000

2.550.000

  CL.   4

5.850.000

5.650.000

5.450.000

5.250.000

4.850.000

4.450.000

3.850.000

3.450.000

2.850.000

  CL.   5

6.150.000

5.950.000

5.750.000

5.500.000

5.150.000

4.850.000

4.250.000

3.750.000

3.050.000

  CL.   6

6.450.000

6.250.000

6.050.000

5.750.000

5.500.000

5.250.000

4.650.000

4.050.000

3.250.000

  CL.   7

6.750.000

6.550.000

6.350.000

5.900.000

5.650.000

5.400.000

4.800.000

4.200.000

3.400.000

  CL.   8

7.050.000

6.950.000

6.850.000

6.050.000

5.800.000

5.550.000

4.950.000

4.350.000

3.550.000

  CL.   9

 

 

 

6.200.000

5.950.000

5.700.000

5.100.000

4.500.000

3.700.000

  CL. 10

 

 

 

6.350.000

6.100.000

5.850.000

5.250.000

4.650.000

3.850.000

  CL. 11

 

 

 

6.500.000

6.250.000

6.000.000

5.400.000

4.800.000

4.000.000

  CL. 12

 

 

 

6.650.000

6.400.000

6.150.000

5.550.000

4.950.000

4.150.000

  CL. 13

 

 

 

6.800.000

6.550.000

6.300.000

5.700.000

5.100.000

4.300.000