CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
Per il personale amministrativo non
dirigente di
ALLIANZ SUBALPINA
31 OTTOBRE 2001
Art. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente Contratto Integrativo Aziendale, stipulato nel
rispetto dell'art. 81 del CCNL in vigore dal 18.12.1999, si applica al
personale dipendente dell'ALLIANZ SUBALPINA di ASSICURAZIONI S.p.A. in servizio
alla data della stipula, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal vigente
CCNL, ed a quello assunto successivamente, salvo quanto espressamente escluso
per il personale in periodo di prova nonché per quello in contratto di
formazione e lavoro.
Pertanto, il presente CIA non si applica al personale
dirigente ed ai dipendenti il cui rapporto di lavoro risulti risolto alla data
della stipula.
Art. 2 -TRASFORMAZIONI AZIENDALI
E OCCUPAZIONE
Nell'ambito dei processi di
riorganizzazione, mobilità professionale e innovazione tecnologica che
rappresentano strumenti atti a favorire la realizzazione dei traguardi
aziendali, le Parti si impegnano a porre particolare attenzione agli aspetti
occupazionali.
Il ricorso a tali strumenti
impegnerà l'Azienda a trasformare e a sviluppare le attuali realtà aziendali
anche attraverso - laddove possibile - il loro potenziamento ed il rientro dei
lavori dati in appalto.
Conseguentemente la
valorizzazione del personale in servizio potrà realizzarsi attraverso
interventi sempre più mirati all'aggiornamento professionale e alla mobilità
interna.
L'Azienda, pertanto, si impegna
ad una costante disponibilità all'informazione ed al confronto preventivi,
anche su richiesta delle RSA, sui cambiamenti organizzativi, a partire dalle
linee programmatiche, anche di medio periodo, con l'obiettivo nella massima
trasparenza delle volontà aziendali e della tutela dei lavoratori coinvolti.
Art. 3 - INFORMAZIONE
1) Ad integrazione
degli art.10-11-12-14-15 del vigente CCNL, nell'intento di diffondere
attraverso l'informazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali una migliore
conoscenza delle problematiche aziendali, l'Impresa s'impegna a:
A)
informare
preventivamente le RSA dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione
che comportino sostanziali modifiche nell'organizzazione del lavoro;
B)
informare
le RSA in caso di modifiche all'organizzazione del lavoro conseguenti
all'introduzione e/o allo sviluppo di procedure automatizzate.
2) L'Azienda
informerà e fornirà altresì':
· Semestralmente
a)
sulle
previsioni di massima delle nuove assunzioni, con indicazione delle aree
professionali prevedibilmente interessate;
b)
sulle
richieste di trasferimento e sull'attuazione di quanto previsto dagli art. 95 e
96 del vigente CCNL;
· Annualmente
a)
il
tabulato con le indicazioni dei dipendenti che effettuano ore di lavoro
straordinario ed il relativo numero delle stesse, nonché della consistenza
delle ore di cui all'art. 110 del vigente CCNL (BANCA ORE) e del loro utilizzo;
b)
l'elenco
del personale in servizio con l'indicazione dell'ufficio di appartenenza e le
mansioni; per il personale esterno la città ove è ubicato l'ufficio;
c)
sui
dati relativi alla consistenza numerica del personale delle strutture esterne;
d)
esponendo
le promozioni nelle bacheche;
e)
sul
numero dei prestiti concessi ai sensi del presente CIA e sui fondi erogati;
f)
sulle
anticipazioni del TFR concesse ai sensi del presente CIA nell'anno precedente,
specificando il numero delle richieste pervenute e quelle esaudite, l'importo
complessivo anticipato, nonché il numero d'anticipazioni concedibili nell'anno
successivo.
In relazione al livello di relazioni sindacali auspicato
dalle parti, l'Azienda si rende disponibile a fornire - previa richiesta delle
R.S.A. - informazioni aggiuntive o di
dettaglio laddove disponibili e secondo opportunità.
Art. 4 - LAVORATORI STUDENTI
Ai lavoratori studenti saranno riconosciuti, in aggiunta a
quanto stabilito dall'art. 10 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei
Lavoratori), i seguenti permessi per la preparazione degli esami nell'anno
accademico o scolastico:
a)
su
richiesta dell'interessato, permessi per ciascuno anno scolastico di scuola
media inferiore o superiore di 20 giorni retribuiti;
b)
per
preparazione di esami di diploma di scuola media superiore o per preparazione
di tesi di laurea, nel corso dell'anno scolastico o accademico, permessi
retribuiti di 20 giorni;
c)
su
richiesta dell'interessato, permessi per complessivi giorni 25 per anno
accademico per preparare esami di corsi universitari; detti giorni di permesso
saranno retribuiti unicamente nel caso in cui il lavoratore/trice studente
sostenga nell'anno accademico almeno tre esami di cui due superati.
Tali agevolazioni sono valide per gli anni legali di corso
e per i tre anni successivi.
Inoltre, l'Impresa concederà a titolo di rimborso delle
spese sostenute per i libri di testo e/o altre analoghe:
·
£.
1.650.000 (unmilioneseicentocinquantamila) al conseguimento della laurea;
·
£.
1.100.000 (unmilionecentomila) al conseguimento del diploma di scuola media
superiore.
Tutte le concessioni suddette, valgono unicamente per il
primo corso di studi di scuola media superiore e per il primo corso di laurea.
Usufruiranno di tali benefici, coloro che saranno in grado
di documentare l'avvenuta partecipazione agli esami sia scritti che orali.
Per quei dipendenti che decidessero di seguire corsi
post-universitari, o conseguire una seconda laurea o corsi professionali presso
Istituti riconosciuti purché abbiano attinenza con l'attività aziendale,
potranno essere applicate le provvidenze di cui al presente articolo.
Art. 5 - FORMAZIONE/RIQUALIFICAZIONE
Ad integrazione dell'art. 63 del vigente CCNL, l'Impresa
riconosce che l'istruzione, l'aggiornamento professionale e/o la formazione del
personale sono elementi fondamentali d'interesse comune, quindi parti
integranti dell'attività svolta e come tali finalizzati alle esigenze
organizzative e complementari allo sviluppo del personale coinvolto in tali
attività.
Conseguentemente, nell'intento primario d'incentivare e
sviluppare le professionalità dei lavoratori, l'Impresa ha istituito un ufficio
Formazione che ha il compito di collaborare alla definizione di programmi
organici di formazione e nell'ambito di questi, di:
a)
realizzare
ed erogare pacchetti di addestramento e formazione volti ad orientare i
lavoratori, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e/o in previsione di
sviluppi professionali, verso obiettivi che ne accrescano e valorizzino
l'efficacia e la professionalità; ove ritenuto più rispondente a specifiche
esigenze, potrà avvenire anche per il tramite o con il concorso dell'IRSA;
b)
realizzare
ed erogare corsi aziendali di carattere generale attinenti l'attività
assicurativa aperti a tutti i dipendenti neoassunti ed anche a tutti quelli che
ne facessero richiesta; per questi ultimi i corsi si terranno fuori dal normale
orario di lavoro;
c)
gestire
la partecipazione volontaria ai corsi post-laurea ed a corsi di specializzazione
inerenti l'attività assicurativa, purché tali corsi siano concordati con
l'Impresa. Per la frequenza a tali corsi, i lavoratori potranno utilizzare
cinque giornate di permesso retribuito per ogni anno solare;
d)
in
appositi incontri semestrali, l'Impresa informerà le RSA sulla filosofia che
presiede alla formulazione dei programmi organici di formazione e le sue
conseguenti attese, sull'ampiezza e qualità dell'attività di formazione già
svolta, nonché i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, fornendo le
valutazioni sui risultati.
In tali occasioni, le RSA potranno fornire indicazioni e
suggerimenti anche per quanto riguarda i criteri di partecipazione ai corsi e
l'Impresa valuterà le indicazioni ed i suggerimenti suddetti.
Il primo di tali incontri avrà luogo entro il secondo mese
successivo a quello della sottoscrizione del presente Contratto Integrativo
Aziendale.
Ai corsi d'istruzione ed aggiornamento professionale e/o di
formazione, che si terranno nel rispetto delle Leggi n. 903 del 9.12.77 e n.
125 del 10.4.91 sulla parità uomo-donna, sarà destinato un monte ore adeguato
che potrà essere quantificato in occasione degli incontri semestrali di cui al
punto d).
Nota a verbale
Nell'ambito del monte ore indicato, sarà data priorità agli
interventi per i nuovi assunti e per i lavoratori interessati a processi di
mobilità interna.
Art. 6 - PERMANENZA CONTINUATIVA NEL 4° LIVELLO
Le Parti giudicano prevalente l'interesse ad incentivare la
flessibilità professionale di ogni singolo lavoratore/trice, in quanto
strumento in grado di favorire una migliore programmazione delle esigenze
organizzative aziendali, in accordo con la valorizzazione delle risorse umane.
Una valutazione più approfondita, sistematica e coordinata
delle conoscenze e competenze professionali dei lavoratori, può favorire
concretamente l'individuazione di attitudini a svolgere mansioni diverse da
quelle attualmente svolte.
Pertanto l'Impresa, con riferimento a quanto previsto
dall'art. 65 vigente CCNL, s'impegna ad effettuare a favore dei lavoratori
inseriti nella 1^ posizione organizzativa dell'area professionale B (4°
livello) che abbiano maturato almeno 15 anni continuativamente in tale
posizione organizzativa, corsi di formazione dai contenuti anche valutativi
finalizzati possibilmente a favorire un'ulteriore accrescimento professionale.
Prima dell'operatività, in sede di studio e approfondimento
delle modalità di attuazione di tali
corsi, saranno sentite le R.S.A. firmatarie del presente CIA.
Art. 7 - INQUADRAMENTO
Con riferimento a quanto previsto dalla specifica normativa
di cui al vigente CCNL, l'Impresa si impegna a favorire il personale in
servizio ogni qualvolta si renda disponibile un nuovo posto da occupare,
tenendo conto della qualificazione, delle attitudini e dell'anzianità
dell'interessato.
L'Impresa, peraltro, ha attivato una banca dati dei
dipendenti in attività che ha, tra gli altri scopi, anche quello di favorire,
nel caso di ricerca di personale, le risorse umane già operanti
nei suoi servizi.
Art. 8 - PARI OPPORTUNITA'
Con riferimento alle tematiche concernenti il personale
femminile di cui alla Legge 9 dicembre 1977, n. 903 "Parità di trattamento
tra uomini e donne in materia di lavoro", alla Legge 10 aprile 1991, n.
125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro" ed alla dichiarazione congiunta dell'ANIA e delle OO.SS.
dell'allegato 16 al vigente CCNL, si specifica quanto segue:
a)
l'Azienda
ritiene che vadano rafforzate le condizioni per una più rilevante presenza del
predetto personale nelle imprese, in armonia con le attuali disposizioni
legislative in materia;
b)
l'Azienda,
ritenendo opportuno attribuire un'attenzione particolare a quanto scritto nella
predetta dichiarazione congiunta, ed al fine di favorire una costante crescita
del personale femminile tale da incidere sul ruolo dello stesso
nell'organizzazione aziendale, dà la propria disponibilità alla costituzione di
una Commissione aziendale paritetica sulla materia con compiti consultivi e
propositivi.
Art. 9 - ASPETTATIVE
In relazione a quanto previsto dall'art. 36 del vigente
CCNL, i lavoratori interessati hanno diritto di richiedere la prevista aspettativa e di frazionarla in quattro
periodi, ognuno dei quali non inferiore ai quindici giorni di calendario.
Art. 10 - PERMESSI
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 38 del vigente
CCNL, si precisa che le 8 ore annue di permesso retribuito potranno essere
utilizzate, a giornate o a mezze giornate, anche dai lavoratori non facenti
parte della sezione B dell'Area professionale A.
Nel caso di malattie del bambino si estende, dietro
presentazione di certificato medico, il disposto del 2° comma dell'art. 7 della
legge 30.12.1971, n° 1204, sino al compimento del sesto anno di età; tale
estensione è da considerarsi permesso non retribuito.
Inoltre, l'Impresa concederà, ai lavoratori che abbiano
necessità di sottoporsi a visite mediche, terapie ed accertamenti diagnostici
atti a rilevare uno stato d'infermità insorto o temuto, permessi retribuiti
semprechè non sia possibile sottoporvisi in orari non lavorativi e sia prodotta
idonea documentazione comprovante che le prestazioni sono state effettuate in
orari coincidenti con i permessi richiesti.
In merito alla Legge n. 53 dell'8
marzo 2000 sulle "Disposizioni per il sostegno della maternità e della
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle città", s'intende integralmente recepita e pertanto
integra qualsiasi norma sulla materia, sia nel presente CIA che nel CCNL.
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 38 del vigente
CCNL, viene riconosciuto il permesso retribuito di un giorno anche nel caso di
decesso del genitore anche non convivente del coniuge (o del convivente more
uxorio).
Fermo
quanto previsto al 2° comma che precede, l'Azienda si impegna a valutare per
casi effettivamente eccezionali, anche casistiche riguardanti bambini di età
superore ai 6 anni.
Nota a Verbale n. 2
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 40 del vigente
CCNL, l'Azienda si impegna ad individuare forme di flessibilità di orario - di
norma a carattere giornaliero - da
concordarsi di volta in volta con il lavoratore interessato e compatibilmente
con l'organizzazione aziendale.
Art. 11 - ACCORDO SULLE
FESTIVITA' ABOLITE
Relativamente a quanto previsto dall'allegato n. 8 del
vigente CCNL sui permessi straordinari retribuiti sostitutivi delle giornate ex
festive, ciascun lavoratore/trice avrà diritto di usufruirne a giornate intere,
a mezze giornate o anche a frazioni di 2 ore.
Inoltre, per la sola giornata lavorativa del venerdì, il
permesso sarà fino ad un massimo di 2 ore.
Art. 12 - FESTIVITA' CADENTI LA
DOMENICA
A definizione delle problematiche conseguenti il
riconoscimento delle giornate di cui al presente articolo, le Parti concordano
che sia aggiunta, ogni anno, una giornata che l'Impresa riconoscerà a
compensazione di eventuali festività che dovessero cadere di domenica.
A partire dall'anno 2001 il lavoratore/trice potrà,
comunque, richiedere all'azienda di optare per il pagamento o l'accantonamento
a titolo di permesso retribuito al momento di entrata in vigore del presente
CIA, o al termine del periodo di prova se assunto successivamente.
Il relativo pagamento sarà erogato - a partire dal 2002 -
con la mensilità di giugno, salvo per l'anno 2001 nel quale sarà liquidato con
la prima mensilità utile.
Nota a verbale
La scelta effettuata sarà ugualmente valida anche nel caso
in cui, per qualsiasi motivo, non si rinnovasse il Contratto Integrativo
Aziendale.
Art. 13 - SEMIFESTIVITA'
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 29 del
vigente CCNL, nel caso in cui il 14 agosto, il 2 novembre, il 24 ed il 31
dicembre cadessero in giorni lavorativi, saranno considerati interamente
festivi.
La copertura dei giorni sopra indicati avverrà con la
fruizione di permessi retribuiti ovvero di mezze giornate di ferie, semprechè
il lavoratore non abbia accumulato nella propria BANCA ORE (art. 110 del
vigente CCNL) la copertura necessaria. In questo caso, tali semifestività
saranno coperte dalle ore del suddetto istituto.
Art. 14 - COMPORTO MALATTIA
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 43 del vigente
CCNL l'Azienda, mediante lettera raccomandata, notificherà all'interessato/a
assente per malattia o infortunio, del raggiungimento della data di decorrenza
esatta del periodo di comporto con un preavviso di almeno 30 giorni:
a)
11
mesi per i lavoratori con anzianità di servizio sino a 10 anni;
b)
17
mesi per i lavoratori con anzianità di servizio oltre i 10 anni.
Art. 15 - POLIZZE
A) - POLIZZA INFORTUNI E POLIZZA INVALIDITA' PERMANENTE DA
MALATTIA
A partire dal 1.1.2002 i massimali saranno portati a L.
220.000.000, fermo il resto (v. testo allegato al CIA 28.7.1998)
B) - POLIZZA COLL-RIV
Vedere comunicazione aziendale n. 09/2000, del 16 novembre
2000, riferita all'attuale Polizza COLL-RIV ed al nuovo prodotto assicurativo
SUMMA PLAN (tariffa UL 1 r- Unit Linked).
C) - POLIZZA VITA
Invariata (vedi testo applicato in vigenza del CIA
28.7.1998)
D) - POLIZZA
SANITARIA
A partire dal 1.1.2002, fermo per il resto quanto già
previsto durante la vigenza del precedente CIA 28.7.1998 e successive
integrazioni, vengono apportate le modifiche che seguono.
·
Aggiornamento
dei massimali per ricovero:
1.
"Grandi
interventi": max 35.000.000
2.
Altri
ricoveri (etc.): max 35.000.000
·
Nell'attuale
garanzia "prestazioni odontoiatriche, visite specialistiche,
accertamenti", fermi gli attuali massimali, saranno ricompresi:
1.
acquisto
e cambio di lenti, anche a contatto, comprese le spese per l'acquisto della montatura
degli occhiali con il limite di L. 200.000 per ciascuna montatura, sempreché
sia stata certificata dal medico una modifica del visus;
2.
acquisto
di apparecchi protesici, scarpe ortopediche, plantari e busti correttivi e/o di
sostegno, previa prescrizione medica;
3.
la
garanzia è estesa a:
- agopuntura e
chiropratica purchè prescritte dal medico curante ed eseguite unicamente da
medici specialisti italiani;
·
fisioterapia
subordinata a prescrizione del medico curante;
·
terapie
omeopatiche (medicine escluse) prescritte da medici e praticate da
personale specializzato.
·
Nuovi
ingressi: i dipendenti in servizio alla data di stipula del presente CIA
potranno aderire alla polizza R.S.M. entro e non oltre il 31.12.2001.
Art. 16 - TUTELA DELLA SALUTE
In merito all'applicazione di quanto previsto dall'art. 18
dal D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e al successivo accordo tra ANIA e
OO.SS. del 18.4.95 (allegato 20 vigente CCNL), si recepisce il verbale
d'accordo stipulato in sede aziendale con l'Unione Subalpina di Assicurazioni
S.p.A. in data 18.10.95, e l'art. 48 del presente CCNL.
L'Impresa, in collaborazione con i Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza, conferma che considera prioritaria la più rapida e
completa attuazione della normativa di cui al Decreto Legislativo 626/94
Sicurezza e Salute dei Lavoratori e successive modifiche.
Fermo quanto previsto dal D.lgs. 626/94 e successive
modifiche i lavoratori, che operano in modo significativo su apparecchiature
elettroniche con video, potranno avvalersi della convenzione che l'Impresa
s'impegna a stipulare per la dotazione di lenti con un riconoscimento da parte
della stessa di un importo non superiore a £ 250.000 ogni tre anni, salvo
situazioni di "visus" per le quali la certificazione medica
prescriva tempi inferiori.
Visite ortopediche specialistiche sono state altresì
effettuate nei confronti dei lavoratori interessati alla movimentazione dei
carichi.
Naturalmente, in adempimento a quanto stabilito dall'art.
49 del vigente CCNL, saranno effettuate alle cadenze stabilite le visite
mediche previste.
Gli Istituti attualmente convenzionati sono:
POOL MEDICA S.r.l. - Torino
CDI - CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO - Milano
Prevenzione
Le Parti convengono sull'importanza della prevenzione quale
strumento prioritario di tutela della salute dei lavoratori e sull'utilità di
tempestive indagini diagnostiche atte a rilevare l'insorgenza di affezioni sin
dalle prime fasi.
Per favorire l'utilizzo di tale strumento, l'Impresa
s'impegna a concorrere alla spesa necessaria per un "check-up"
ogni due anni, per i dipendenti di età superiore ai 40 anni.
La misura di tale concorso non potrà, in ogni caso,
superare il'75% del prezzo fissato nella convenzione stipulata, dall'Impresa,
con un centro diagnostico specializzato nella città in cui ha la propria sede.
Il "check-up", del quale dovrà essere dato
preavviso all'ufficio del Personale con 1 giorno di anticipo e la relativa
esibizione della spesa, potrà essere eseguito presso qualsiasi centro
specializzato.
Ciò varrà, in particolare per i dipendenti operanti presso
le singole unità esterne, con l'eccezione di quelli operanti in Milano per i
quali sarà stipulata un'apposita convenzione.
Pap-test e mammografia
L'Impresa concederà alle lavoratrici, una volta nell'anno
un permesso retribuito per effettuare il "pap-test" e la
"mammografia" e si accollerà l'eventuale spesa relativa; anche
questi esami saranno oggetto di apposita convenzione con il centro diagnostico
e anche per questi esami varrà la possibilità di effettuazione presso altro
istituto, ma in questo caso il rimborso non potrà superare l'importo
convenzionato.
Fumo passivo
Nel caso in cui fossero emanate norme legislative
concernenti divieti o limitazioni al fumo nei luoghi di lavoro, l'Impresa
s'impegna a darne rapida attuazione.
Mobbing
-
Dichiarazione delle Parti
Le Parti - nel manifestare l'importanza delle tematiche
riguardanti le violenze morali e le persecuzioni psicologiche in ambito
lavorativo, e nell'attesa di una prossima disciplina legislativa specifica in
materia di mobbing - convengono sull'opportunità di individuare percorsi di
approfondimento tecnico sviluppabili anche mediante iniziative comuni mirate
anche all'informazione collettiva.
Art. 17 - ACQUISTO PRODOTTI AZIENDALI
Per tutti i prodotti assicurativi
trattati dall'Impresa, saranno applicate ai dipendenti le condizioni normative
e tariffarie praticate alla migliore clientela per i beni e i servizi della
stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo
stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi
sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più
prossimi, nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. 2.9.1997, n. 314.
Qualora non sussistano condizioni
assuntive che lo vietino, ai dipendenti cessati per quiescenza saranno
conservate le condizioni assicurative per quelle polizze che già detenevano in
costanza di rapporto di lavoro.
Nota a verbale
Le Parti si riservano di
incontrarsi ogniqualvolta sarà ritenuto opportuno verificare la pratica
applicazione di detto articolo.
Art.
18 - BENI DI PROPRIETA' AZIENDALE
In caso di alienazione di beni di
proprietà aziendale, sarà riconosciuta la priorità per l'eventuale acquisto ai
propri dipendenti di:
1.
Autovetture
Tutte le autovetture e
motoveicoli che siano stati oggetto di furto totale e successivamente rinvenute
ed alienate a vario titolo, comprese quelle di proprietà dell'ALLIANZ SUBALPINA
S.p.A., saranno offerte prioritariamente in vendita ai dipendenti alle migliori
condizioni possibili;
Nota a verbale
Relativamente ai veicoli che
siano stati oggetto di furto totale e successivamente rinvenuti, l'Azienda
informerà il personale delle disponibilità che eventuali società convenzionate
a tale titolo possono offrire di volta in volta.
2.
Altri
beni
L'Impresa renderà disponibile,
per la cessione ai dipendenti, tutti quei beni non più utili alla gestione
aziendale, posti in libera vendita o comunque da alienarsi.
Nota a verbale
A tal fine, la Società provvederà
ad informare mensilmente il proprio personale con l'affissione di appositi
comunicati nelle bacheche aziendali.
Art. 19 - ALLOGGI IN LOCAZIONE
L'Impresa agevola i propri dipendenti nell'assegnazione in
locazione di appartamenti, che dovranno essere destinati ad uso esclusivo di
abitazione del dipendente e della sua famiglia, nel rispetto delle norme
vigenti.
Nell'assegnazione in locazione di alloggi di proprietà
dell'Impresa, effettuata nel pieno rispetto delle normative di legge di tempo
in tempo vigenti, ai dipendenti saranno
concesse le seguenti agevolazioni:
1)
priorità
al dipendente nell'assegnazione di alloggi a parità di condizioni offerte ai
terzi;
2)
esenzione
dal deposito cauzionale;
3)
consegna
dell'alloggio in stato idoneo all'uso cui è destinato.
L'ufficio Beni Immobili informerà, mediante comunicazioni
di servizio nelle bacheche aziendali, in merito agli alloggi che si rendessero
disponibili, con l'indicazione delle loro caratteristiche.
Nota a verbale
Le Parti firmatarie, qualora vi fossero sovrapposizioni di
richieste, s'incontreranno per definire una graduatoria nell'assegnazione.
Art. 20 - MUTUO CASA
Lettera dell'Azienda alle R.S.A.
L'azienda conferma che alla data di sottoscrizione del
presente CIA l'Istituto S.Paolo di Torino e la Banca Brignone hanno indirizzato
alla Compagnia una proposta scritta contenente l'indicazione delle condizioni
agevolate che essi intendono offrire ai dipendenti di Allianz Subalpina.
.
L'Ufficio Risorse Umane fornirà le informazioni relative a
tali proposte a tutti gli interessati.
Nei casi di effettiva necessità, determinata da motivi
personali, l'Impresa riconoscerà, ai lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato che abbiano superato favorevolmente il periodo di prova, prestiti
individuali con le seguenti modalità:
1)
fino
a 8.000.000, per i dipendenti con anzianità di servizio inferiore ai 5 anni;
2)
fino
a 11.500.000, per i dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 5 anni ed
inferiore ai 10 anni;
3)
fino
a 17.000.000, per i dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 10 anni.
L'interesse scalare sarà pari al TUR (Tasso Ufficiale di
Riferimento) + 1.75%
L'ammontare della rata di restituzione sarà concordata con
il dipendente interessato.
A garanzia dell'estinzione del prestito, i lavoratori
interessati dovranno sottoscrivere una polizza temporanea per il caso di
premorienza, anche a capitale annualmente decrescente in funzione del piano di
rimborso, con beneficio irrevocabile attribuito all'Impresa, e premio a proprio
carico.
Inoltre, qualora il capitale prestato non trovi capienza
nella parte ancora disponibile del TFR maturato, a discrezione dell'Impresa,
potrà essere richiesta e fornita un'adeguata garanzia.
Art. 22 - ANTICIPAZIONI DEL TFR
Premesso che, in materia di anticipazioni sul TFR, possono
essere previste dai contratti collettivi condizioni di miglior favore di quelle
già regolamentate dalla legge n. 297 del 29.5.82 le Parti, nel comune intento
di dare più puntuale attuazione ai disposti di cui sopra, concordano sempre
all'interno del 70% del TFR maturato e disponibile ed il suo utilizzo nei
seguenti casi:
1.
spese
per l'acquisto e/o la ristrutturazione e la manutenzione della prima casa di
abitazione, nonché manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio
ove è situata l'unità immobiliare nella quale risiede il dipendente;
2.
spese
per cure sanitarie straordinarie per sé e/o familiari conviventi a carico;
3.
spese
funerarie documentate per coniuge e parenti in linea diretta con il/la
lavoratore/trice;
4.
per
finanziare, laddove non sia operante la più recente normativa in materia
previdenziale, annualmente la previdenza integrativa relativamente alla quota
di contributo a carico del dipendente.
Inoltre, è prevista la ripetibilità delle concessioni di
cui ai punti precedenti.
Nota a verbale n. 1
Nel caso in cui il plafond annuo non fosse esaurito,
l'Azienda potrà riconoscere l'anticipazione anche per la permuta della prima
casa.
Nota a verbale n. 2
Relativamente agli anticipi per
le causali di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art.1 della citata legge,
detti anticipi potranno essere concessi anche a lavoratori che non abbiano
ancora maturato gli 8 anni di anzianità effettiva di servizio e gli anticipi
potranno essere accordati anche oltre le percentuali annue fissate dalla
medesima legge. .
Art. 23 - TRATTAMENTO
PREVIDENZIALE
Il trattamento previdenziale è disciplinato, oltre che dall'art.
83 del vigente CCNL, anche dall'accordo del 23.02.1998 e dall'accordo
sottoscritto in data 15.12.1988.
I lavoratori dovranno esprimere, per iscritto, la loro
volontaria ed individuale adesione al Fondo Previdenziale attraverso il
formulario predisposto dall'Azienda, nel quale ciascun dipendente interessato
indicherà la percentuale di versamento scelta.
L'Impresa verserà, con le modalità indicate nel citato
accordo del 23.02.98:
A.
per
i lavoratori iscritti al Fondo, sino a tutto il 28.04.1993, il 2% della
retribuzione determinata nell'art.14 del citato accordo e l'importo del premio
per una polizza vita che, in attuazione di quanto previsto dall'allegato 19,
CAPO 1 punto 10 del vigente CCNL, assicurerà un capitale per il caso di morte o
di invalidità totale e permanente secondo i criteri già previsti in vigenza del
CIA 28.7.1998 e con variazione - a partire dal 1°.1. 2002 - dei capitali
assicurati (con carichi e senza carichi) per aumenti pari a + 10% di ciascun
importo (con arrotondamento alle centomila superiori)
B.
per
gli altri iscritti, il 2% della retribuzione determinata come dal citato
accordo parte del quale concorrerà quale premio per la polizza vita sopra
indicata.
C.
Per
entrambe le categorie dei lavoratori indicate ai precedenti punti A. e B.
l'Azienda incrementerà i predetti versamenti con un contributo pari allo 0,25%
della predetta retribuzione presa a base a partire dal 1°.1.2002 , di un
ulteriore 0,50% a partire dal 1°.1.2003 e di un ulteriore 0,25% a partire dal
1°.1.2004.
Nota a verbale
L'assicurazione, secondo lo schema noto, si applicherà
esclusivamente ai dipendenti che aderiranno al sistema previdenziale
integrativo come regolamentato dai citati accordi, dalle normative di cui al
vigente CCNL e dal suddetto articolo.
Art. 24 - PERSONALE NON SOGGETTO ALL'ORARIO ELASTICO
Per tutto il personale, con figli in età scolare non
superiore ai 14 anni ed a quello residente fuori dalla città nella quale è
ubicata l'unità produttiva, intesa come sede di lavoro di appartenenza, è confermato
l'orario agevolato che consente di posticipare l'entrata e/o anticipare
l'uscita con conseguente recupero mensile.
Art. 25 - ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro in vigore per il personale di cui al
punto 1) dell'art. 98 del vigente CCNL è di 37 ore settimanali, e prevede la
seguente distribuzione:
- dal lunedì al giovedì: dalle ore 08,00 alle 12,00;
- dalle
ore 13,00 alle 17,00;
- al venerdì: dalle
ore 08,00 alle 13,00.
Nei giorni semifestivi la prestazione di lavoro terminerà
alle ore 12,00.
Per il personale di cui al punto 2) del citato articolo, il
numero delle ore settimanali è indicato in:
·
commessi
: 37,30
·
autisti
: 43,00
·
guardiani
diurni e notturni : 44,30
·
portieri
o custodi di palazzo adibito unicamente a sede della Compagnia : 45,00.
Per la distribuzione delle ore, vale lo stesso criterio del
personale di cui al punto 1) dell'art. 98 del vigente CCNL, tenendo conto del
maggior numero di ore settimanali. In particolare nelle giornate semifestive il
termine dell'orario di lavoro, per il personale di cui sopra, sarà fissato alle
ore 12,30.
Per il personale che opera presso la Sede e le unità
produttive di Milano, Bolzano e Roma, fatta eccezione per gli addetti al
centralino telefonico, è prevista la possibilità di usufruire dell'orario
flessibile regolato secondo quanto stabilito:
·
ferma
l'osservanza della durata complessiva della prestazione lavorativa, secondo
quanto disposto dall'art. 98 del vigente CCNL e dal 1° comma del presente
articolo, l'orario flessibile consente a ciascun dipendente, fatta eccezione
per coloro ai quali è espressamente precluso, di gestire il proprio orario di
lavoro scegliendo, giorno per giorno, l'inizio ed il termine della propria
attività lavorativa.
·
Poichè
peraltro le ore lavorative rimangono 37 nella settimana, può verificarsi che,
per presenze più o meno ampie nelle fasce flessibili, le ore effettivamente lavorate
in ogni settimana siano inferiori o superiori a 37.
In tal caso allora la
compensazione dovrà avvenire nell'arco del mese; è consentito un riporto in più
o in meno al mese successivo di non più di 4 ore.
·
Le
ore lavorate in più in un mese che eccedano le 4 ore non potranno essere
riportate al mese successivo e non verranno considerate ad alcun effetto.
Le ore lavorate in meno in un
mese che eccedano le 4 ore costituiranno a tutti gli effetti violazione delle
norme del C.C.N.L. che regolano l'orario di lavoro e, salvi i provvedimenti del
caso, per i relativi periodi non verrà corrisposta retribuzione.
·
Inoltre,
gli eventuali ritardi o assenze non giustificati durante le fasce rigide,
saranno ugualmente considerati - come sono - violazioni alle norme contrattuali
e, salvi i provvedimenti del caso, per essi non verrà corrisposta
retribuzione.
Si precisa che le compensazioni
sono possibili esclusivamente tra ore di lavoro che si collocano nelle fasce
flessibili e dunque i recuperi in senso negativo o positivo potranno avvenire
solo in dette fasce.
Esistono , per contro, fasce di
rigidità durante le quali il dipendente deve trovarsi obbligatoriamente al
lavoro.
A) Fasce di flessibilità
In queste è consentito di scegliere rispettivamente
l'inizio e il termine della propria attività lavorativa giornaliera.
·
in
entrata dal lunedì al venerdì: tra le ore 8,00 e le 09,00;
·
in
uscita dal lunedì al giovedì: tra le ore 17,00 e le 18,00;
·
in
uscita al venerdì: tra le ore 12,45 e le 14,00, con un minimo di 4 ore dall'inizio
della
prestazione
lavorativa.
Nei giorni semifestivi non è consentita la flessibilità per
la sola uscita.
B) Fasce di rigidità
In queste il dipendente deve prestare obbligatoriamente la
propria attività lavorativa giornaliera:
- dal lunedì al giovedì: tra le ore 09,00 e le
12,00;
- tra le ore 13,00 e le 17,00;
- al venerdì: tra le ore 09,00 e le 12,45.
Nei giorni semifestivi:
tra le ore 09,00 e le 12,00.
Per la registrazione dell'orario ci si dovrà attenere alle
seguenti norme:
1. registrazione in entrata, con l'introduzione
del tesserino magnetico nel lettore con accredito del tempo di lavoro non prima
dell'inizio della fascia di flessibilità (ore 08,00);
2. registrazione in uscita, con accredito del
tempo di lavoro non oltre la fascia di flessibilità con il termine della fascia
di rigidità (ore 17,00).
La mancata registrazione in uscita determinerà,
convenzionalmente, l'accredito del tempo lavorato con termine alle ore 17,00.
L'orario flessibile, non si applica agli addetti ai centralini
telefonici e al personale contrattualmente tenuto ad osservare un orario di
lavoro superiore alle 37 ore settimanali.
Per i dipendenti con contratto di lavoro part-time valgono
le normative sopra indicate, con l'obbligo comunque di effettuazione di non
meno di tre ore di lavoro al giorno.
Nota a verbale
La nuova regolamentazione sull'orario flessibile come sopra
disciplinata avrà vigore entro il 1° luglio 2002. Prima di tale data l'Ufficio
Risorse Umane diffonderà un comunicato esplicativo a tutto il personale sulle
specifiche modalità operative cui attenersi.
Art. 26 - BANCA ORE
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 110 del
vigente CCNL, l'eventuale residuo non goduto entro la fine dell'anno di
maturazione dovrà essere consumato prioritariamente rispetto alle altre causali
di assenza retribuita (ferie, exfestività, etc.).
Per
residui inferiori alla mezza giornata - ai fini del consumo prioritario - sarà
possibile il cumulo anche con ore di banca ore maturate nel nuovo anno.
Art. 27 - TEMPO PARZIALE
A)
Trasformazione a tempo parziale
A tutto il personale assunto a
tempo indeterminato, con esclusione del personale con grado e quello regolato
dalla nota a verbale del vigente art. 98 CCNL, è consentito richiedere la
trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, quando
possa documentare e/o trovarsi in una delle seguenti situazioni:
a)
genitore
di figli in età prescolare, scolare e sino al termine della scuola d'obbligo;
b)
necessità
di assistere - con riferimento a quanto previsto dal Dlgs. 25.2.2000 n.61 come
successivamente modificato dal D.lgs. 26.2.2001 n. 100 - familiari e/o parenti stretti, entro il
secondo grado di parentela;
c)
lavoratori
studenti;
d)
prestazione
di volontariato;
e)
per
altri fondati motivi personali.
L'accoglimento della domanda,
presentata per iscritto con un preavviso di almeno due mesi sulla prevista data
iniziale, salvo particolari casi di necessità, resterà subordinata alla
compatibilità con le esigenze organizzative e/o produttive aziendali che
l'Impresa s'impegna a superare anche in funzione della piena disponibilità
del/la lavoratore/trice al cambiamento di mansioni, purché equivalenti; nonché
al trasferimento a diversa unità, nell'ambito della stessa sede, sia al momento
del passaggio a tempo parziale, sia all'atto dell'eventuale ritorno a tempo
pieno.
La facoltà di usufruire del
part-time è data ai lavoratori appartenenti al 1°-2°-3°-4°.
Saranno inoltre ammesse le
richieste di lavoratori che inquadrati nel 5° livello svolgano attività
specialistiche e non di coordinamento di altri lavoratori .
Il periodo minimo per usufruire
del part-time non potrà essere inferiore ai due anni.
Il rientro a tempo pieno potrà
avvenire prima della scadenza e dovrà essere richiesto con due mesi di
preavviso.
Sono previsti i tipi di orario
settimanale, pari a 20 ore o 25 ore su cinque giorni la settimana: in entrambi
i casi la prestazione deve essere
effettuata, continuativamente, o nella sola mattinata o nel pomeriggio dal
lunedì al venerdì.
Per eventuali ed altre situazioni
eccezionali, sarà concordato un part-time "verticale" allo scopo di
superare le difficoltà logistiche che dovessero ostacolare lo svolgimento
dell'attività lavorativa e per soddisfare esigenze che saranno valutate con il
lavoratore/trice interessato.
Ai lavoratori a tempo parziale,
la retribuzione sarà corrisposta proporzionalmente alla durata dell'attività
lavorativa per tutte le voci retributive; non sarà invece corrisposto il "buono
pasto".
Al rapporto di lavoro a tempo
parziale saranno applicate integralmente le norme di legge e di contratto che
regolano la malattia, l'infortunio, la gravidanza ed il puerperio, il congedo
matrimoniale, le ferie e le festività infrasettimanali, il TFR.
Il preavviso sarà applicabile
nella misura prevista per il lavoro a tempo pieno. L'indennità ostitutiva sarà
invece corrisposta proporzionalmente alla prestazione effettuata.
Ai lavoratori a tempo parziale
sarà estesa - laddove spettante - la disciplina già prevista dal presente CIA
per i lavoratori studenti esclusivamente per quanto attiene ai rimborsi nella
loro interezza .
Per i lavoratori a
part-time, l'orario di lavoro nelle giornate semifestive sarà ridotto nella
stessa proporzione in cui è ridotta la normale prestazione.
l contratto potrà essere
trasformato in rapporto a tempo pieno, purché esistano necessità aziendali
nella sede di lavoro ove l'interessato presti la propria attività.
La trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale non determinerà novazione del rapporto
di lavoro.
B) Assunzioni a tempo parziale
Le Parti stabiliscono che esiste
la possibilità di applicare la normativa al part-time, con le modalità e
condizioni previste dalla Legge, al personale di nuova assunzione.
Si prevede altresì, in
riferimento al D.lgs. 25 febbraio 2000, n.61, il diritto di procedere a favore
dei lavoratori assunti a part-time nel caso di assunzione a tempo pieno come da
art. 5 del suindicato Decreto legislativo.
Inoltre, le Parti concordano che
la presente normativa, ove applicabile, potrà trovare estensione per il
personale di nuova assunzione, ferma restando per quest'ultimo la possibilità,
previo Accordo tra Azienda e lavoratore, di trasformare il contratto a tempo
pieno.
Il contratto potrà essere
trasformato in rapporto a tempo pieno, purché esistano necessità aziendali
nella sede di lavoro ove l'interessato presti la propria attività.
La trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno non determinerà novazione del rapporto di lavoro.
Nota a verbale
Per ogni ed eventuale condizione
alternativa, si rimanda alla norma relativa al precedente punto A).
C) Norme comuni ai precedenti punti A) e B)
·
Percentuali
Il numero complessivo dei
lavoratori ammessi a prestazione part- time (sia trasformazione che assunzione)
non potrà superare il 10% del personale in servizio.
Il personale assunto a part-time
non potrà comunque superare il 5% del personale in servizio.
Le Parti sottoscritte convengono - previo consenso del
lavoratore interessato all'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare
(art.3, comma 3 del citato D.lgs.) - i seguenti limiti orari massimi di lavoro
supplementare:
1) limite giornaliero: quota eccedente la
normale prestazione a part-time fino ad un massimo di 8 ore complessive di
effettiva prestazione giornaliera di lavoro;
2) limite annuo: 20% della prestazione annua media.
Art. 28 - MATERNITA'
In caso di maternità l'Impresa riconoscerà, ad integrazione
di quanto previsto dall'art. 47 del vigente CCNL, la possibilità di modificare
il rapporto di lavoro da full-time a part-time fino al compimento del terzo
anno di età del bambino, nel rispetto delle normative vigenti.
Per dare l'opportunità alla lavoratrice interessata, di non
avvalersi del periodo di astensione facoltativa e far seguire alla astensione
obbligatoria l'immediata ripresa del lavoro con la formula del part-time, anche
quale concreta azione positiva da riferirsi alla normativa sulle pari
opportunità uomo-donna
Nota a verbale
D'intesa con le R.S.A. sarà definito, caso per caso, un
orario di lavoro che, pur tenendo conto delle esigenze aziendali, privilegi le
necessità organizzative della lavoratrice. Tale regime d'orario non potrà
protrarsi oltre il compimento del terzo anno di età del bambino.
Art. 29 - FAMIGLIE DI FATTO
Lettera dell'Azienda alle R.S.A.
Con riferimento alla discussione
intervenuta in occasione del rinnovo del CIA, Vi confermiamo che laddove
possibile la normativa già prevista contenente l'indicazione del coniuge sarà
integrata con l'indicazione, in alternativa, del convivente "more
uxorio".
Art.
30 - BUONO PASTO
A tutto il personale dipendente, con riferimento all'art.
99 del vigente CCNL, viene corrisposto un buono pasto giornaliero pari a L.
10.000.
Nota a verbale
Gli eventuali aumenti del "buono pasto" derivanti
dai rinnovi del CCNL non saranno recepiti.
ART. 31 - TRATTAMENTO DI
TRASFERTA PER IL PERSONALE CON FUNZIONI ESTERNE
1) Diarie
Con decorrenza dal 1°/1/2002 le
diarie sono così stabilite:
·
diaria
per trasferte che comportano il consumo di un pasto senza pernottamento L.
45.200;
- diaria per trasferte che comportano il consumo della cena con
pernottamento L. 54.200;
·
diaria
per trasferte che comportino il consumo di due pasti con pernottamento L.
99.400.
Ogni semestre le parti si
incontreranno per adeguare gli importi delle diarie alle variazioni dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice
ISTAT base dicembre 1988).
Il primo adeguamento sarà
effettuato il 1°.1.2002.
Gli importi delle diarie saranno
arrotondati alle 50 e 100 superiori quando i valori adeguati risulteranno superiori
a 25; altrimenti il contrario.
Ai fini degli adeguamenti gli
importi saranno invece quelli non arrotondati.
2) Rimborsi spese di pernottamento
Le spese di pernottamento, in
albergo non superiore alla 2° categoria e - in casi di particolare necessità -
in albergo di 1° categoria, saranno rimborsate solo a seguito presentazione di
idonea documentazione da parte degli interessati.
3) Rimborso forfettario
Al lavoratore con funzioni
esterne convocato in trasferta sia presso le sedi dell'Impresa, che in
qualsiasi altra ubicazione per il quale le relative spese vengano sostenute
direttamente dalla stessa e senza erogazione
del trattamento di diaria, verrà corrisposta per ciascuna giornata
un'indennità forfettaria piccole
spese pari a L.
19.000.
Qualora il rientro avvenisse dopo
le ore 22 l'indennità di cui sopra verrà elevata a L. 38.000.
4) Rimborsi spese chilometriche
Al personale con mansioni esterne
che usa la propria autovettura per servizio vengono riconosciuti - per ogni
chilometro effettivamente percorso - i rimborsi spese chilometriche secondo la
regolamentazione seguente, a decorrere dal 1°.1.2002:
L. 657 per percorrenze sino a
10.000 chilometri annui
L. 468 per percorrenze da 10.001
a 20.000 chilometri annui
L. 458 per percorrenze da 20.001
a 30.000 chilometri annui
L. 484 per percorrenze oltre
30.000 chilometri annui
Prossimo adeguamento: dal
1.1.2002 (sulla base delle Tabelle ACI pubblicate a marzo/aprile del 2002)
Detti
rimborsi sono calcolati con riferimento:
a)
alle
tabelle dell'Automobile Club d'Italia, valori nazionali;
b)
all'autovettura
FIAT Marea 100/1.6 sx mod. 99 ;
c)
al
valore complessivo dell'indennità chilometrica di 15.000 chilometri di percorrenza annua pari a L. 825;
d)
ai
rapporti percentuali del valore complessivo di cui sub c) così stabiliti:
79,63 ……..sino a 10.000 Km annui;
56,72 ……..dal
10.001 a 20.000 Km annui;
55,51 ……..da 20.001
a 30.000 Km annui;
58,66 ……..oltre
30.000 Km annui.
L'adeguamento dei valori delle
indennità chilometriche sopra indicati avverrà una volta all'anno, con effetto
1/1, tale che risultino rispettate le percentuali stabilite alla lettera d) del
precedente comma."
Nel caso di ritardo oltre 4 mesi
nella pubblicazione di tali tabelle, le parti si incontreranno per stabilire
adeguamenti provvisori salvo ogni conguaglio per difetto o per eccesso da
operarsi alla pubblicazione delle tabelle medesime.
Tali rimborsi chilometrici
vengono corrisposti a copertura di ogni spesa ricorrente o casuale
effettivamente sostenuta in connessione all'uso dell'autovettura per lavoro,
fatta eccezione per il pedaggio autostradale che verrà rimborsato
esclusivamente a presentazione dei relativi documenti di spesa.
Ai fini dei predetti rimborsi
chilometrici, il luogo di inizio delle trasferte dei lavoratori con mansioni
esterne che utilizzano la propria autovettura per servizio e, comunque, di
tutti i lavoratori che vengano autorizzati dall'azienda ad utilizzare la
propria autovettura per servizio, si intende stabilito nella sede abituale di
lavoro.
Peraltro, ai lavoratori di cui al
comma precedente che avessero la propria residenza abitativa in località
diversa dalla sede abituale di lavoro e che iniziassero la trasferta dalla
residenza abitativa, verrà riconosciuto un rimborso chilometrico pari alla
minore tra le seguenti due distanze:
·
residenza
abitativa/località di trasferta oggetto della missione di lavoro;
·
sede
abituale di lavoro/località di trasferta oggetto della missione di lavoro.
5)
Prestito auto
I prestiti per l'acquisto
dell'autovettura per uso lavorativo saranno concessi dalle Compagnie - al tasso
del 5% - per un importo massimo stabilito convenzionalmente in L. 16.000.000.
I prestiti verranno concessi a
seguito di richiesta scritta degli interessati indirizzati al competente ufficio
della compagnia di appartenenza e alla condizione che gli interessati medesimi
dichiarino contestualmente di essere privi di autovettura oppure che
l'autovettura da sostituire sia quella utilizzata prevalentemente per lavoro e
risulti in loro proprietà da almeno due anni, salvo il caso di comprovata
necessità di sostituzione. A tali competenti uffici gli interessati dovranno,
successivamente, far pervenire la documentazione attestante l'avvenuto
acquisto dell'autovettura. Sempre a tali uffici gli interessati dovranno
altresì rilasciare apposita dichiarazione di ricevuta dei prestiti che
autorizza le compagnie a trattenere - nel caso di risoluzione del rapporto di
lavoro - l'ammontare dei prestiti residui, salvo ogni diversa più utile azione.
Qualora si verificassero abusi,
le compagnie potranno introdurre idonei sistemi che cautelino i diritti di
credito delle compagnie stesse e ne daranno preventivamente comunicazione alle
R.S.A.
L'ammortamento dei prestiti
avverrà in 72 rate mensili posticipate di uguale importo con trattenuta dallo
stipendio per 12 volte l'anno. Gli interessati potranno chiedere termini più
brevi per la restituzione del prestito ed estinguerlo, anche, in qualsiasi
momento.
Durante l'ammortamento, ma non
prima di due anni dalla precedente concessione (salvo casi di comprovata necessità
di sostituzione), potrà essere concesso - alle condizioni di cui sopra - un
nuovo prestito, ma la misura di tale nuovo prestito non potrà superare la
differenza tra l'importo massimo concedibile e il residuo debito.
6) Fondi spese
Al personale con funzioni esterne
viene concesso dalle compagnie un anticipo in conto spese per una somma pari a
due volte la media mensile delle spese effettivamente sostenute desunta dalle
specifiche di spese relative ai dodici mesi precedenti la data del 1° gennaio
dell'anno di riferimento.
Nel caso di nuovo incarico o di
nuova assunzione per funzioni esterne, tale anticipo sarà pari a due mensilità
della spesa mensile prevedibile per il primo anno di attività.
NOTA A VERBALE: lettera dell'azienda alle R.S.A. su
prestito auto e rimborsi spese chilometriche
Con riferimento alla discussione intervenuta L'Azienda
conferma quanto segue:
1) Prestiti auto
Nel caso in cui il tasso ufficiale di
riferimento superasse il 5% previsto dall'accordo, l'Impresa si impegna - fermo restando l'applicazione del
nuovo T.U.R. - ad incontrarVi per
ricercare i necessari adeguamenti.
Vi confermiamo altresì - come pure
emerso dal confronto - che nella valutazione dell'utilizzo prevalente per
lavoro ai fini della concessione del prestito, l'Azienda si impegna a tenere
conto anche della frequenza delle
trasferte cui è chiamato il collaboratore per ragioni di servizio.
2) Rimborsi spese chilometriche
Con riferimento alla fissazione
del premio di L. 25 (comprensivo di tassa) per chilometro percorso nella polizza Kasko di cui al successivo
punto 7), Vi confermiamo che, corrispondentemente, ciascuna fascia degli attuali
valori di rimborso chilometrico è stata elevata di un importo pari a 25 lire.
Pertanto, in caso di variazione
del premio - che sarà soggetto a revisione annuale in relazione all'andamento
della polizza Kasko - varierà corrispondentemente il citato importo aggiuntivo,
già indicato per il 2002 in lire 25 insieme ai relativi rapporti percentuali
del valore complessivo di riferimento ACI.
Tali rapporti percentuali, prima
dell'applicazione del citato importo aggiuntivo, sono i seguenti:
76,66 ……..sino a 10.000 Km annui;
53,75 ……..da 10.001 a 20.000 Km
annui;
52,45 ……..da 20.001 a 30.000 Km
annui;
55,58 ……..oltre 30.000 Km annui.
7) Protocollo aggiuntivo
sulla copertura Kasko per i danni derivanti alle autovetture di proprietà
dei dipendenti utilizzate per
esclusive ragioni di servizio.
Per la copertura dei danni che
dovessero derivare all'autovettura di proprietà dei dipendenti durante
l'utilizzo della stessa per esclusive ed effettive ragioni di servizio,
l'Azienda si impegna a stipulare - con decorrenza 1°/1/2002 - la seguente
convenzione:
1. Oggetto dell'assicurazione
L'Azienda si obbliga, fino alla
concorrenza degli importi di seguito indicati e nei limiti ed alle condizioni
che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dalle
autovetture (comprese le parti accessorie stabilmente fissate) intestate al
P.R.A. ai dipendenti ed utilizzate in occasione di missioni o trasferte per
adempimento di servizio, limitatamente al tempo ed al percorso necessario per
l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso, in conseguenza di:
collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere,
ribaltamento e furiuscita di strada, verificatisi durante la circolazione
(compreso l'incendio occorso in occasione di tali eventi).
La garanzia è estesa, altresì, ai
danni derivanti da calamità naturali.
2. Delimitazione dell'assicurazione
Le garanzie sono prestate con il
limite massimo di indennizzo per sinistro di L. 60.000.000 con l'applicazione
di uno scoperto del 5% ed un minimo di L. 100.000.
L'assicurazione opera soltanto se
il dipendente è munito di regolare patente a norma delle disposizioni di legge
in vigore e debitamente autorizzato all'uso dell'autovettura per missione o
trasferta.
Non sono comunque
risarcibili i danni:
- da attribuire a responsabilità
di terzi;
- causati da cose o da animali trasportati
sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o
a mano o quelli verificatisi durante la circolazione fuori strada;
-
originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni
militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti
di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e sviluppo - comunque insorto - di
energia nucleare o di radioattività o in conseguenza diretta di eruzioni
vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti
del terreno e in occasione di fenomeni naturali in genere, ancorchè detti danni
siano occorsi durante la circolazione;
-
conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del mezzo o derivanti da
incendio, salvo che quest'ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto,
ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- agli apparecchi
audiofonovisivi, radiotelefoni e/o telefoni cellulari.
3. Validità dell'assicurazione:
Condizioni di indennizzabilità:
a) che il mezzo sia intestato al P.R.A. al dipendente;
b) che l'utilizzo del mezzo sia regolarmente
autorizzato e per il quale sia previsto trattamento di missione o trasferta;
c) che la
denuncia di sinistro sia sottoscritta dal dipendente e dal dirigente
responsabile dell'unità di appartenenza che abbia autorizzato la missione o trasferta;
4. Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il
territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della
Repubblica di San Marino.
5. Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere
denunciati dal dipendente per iscritto, entro tre giorni dall'avvenimento al
Centro Servizi Liquidativi competente.
La denuncia deve contenere la
data, il luogo, le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze,
dell'entità, almeno approssimativa, del danno e tutti gli eventuali ulteriori
elementi probatori al momento esistenti (per esempio: stesura di un verbale di
polizia, fattura per il traino del veicolo, ecc.), nonchè la firma del dirigente
responsabile dell'unità che ha autorizzato la missione o trasferta. Per la
richiesta di indennizzo dovrà essere utilizzato il modello apposito di prossima
diffusione corredato dalla fotocopia del libretto di circolazione e della
patente.
6. Liquidazione del danno
a) Perdita totale del veicolo
In caso di sinistro che causi la
perdita totale del veicolo, resta stabilito che l'indennizzo verrà determinato
sulla base del valore commerciale del veicolo, desumibile dalla pubblicazione
"Eurotax giallo" (Sanguinetti Editore) con riferimento al mese di
accadimento dell'evento dannoso, maggiorato del valore commerciale degli
eventuali accessori e optional, fermo il limite del valore indicato sub punto
2, decurtato del valore del relitto e dello scoperto indicato sempre sub punto
2.
E' equiparato a perdita totale il
caso in cui le spese di riparazione, sommate all'importo realizzabile del
relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento
dell'evento dannoso.
In caso di perdita totale di
autovettura verificatasi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione,
anche se avvenuta all'estero, l'indennizzo
sarà pari al prezzo di listino a
nuovo, fermo il limite
del valore indicato
sub punto 2, decurtato del valore
del relitto e degli importi indicati sempre sub punto 2.
b) Danni parziali
I danni parziali saranno
liquidabili tenendo conto del degrado
d'uso del veicolo in relazione al suo valore commerciale,
determinato come sopra, al momento
del sinistro. Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla
data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di
acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro
Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini:
- sei
mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti
meccaniche soggette ad usura;
- quattro anni per tutte le altre
parti.
c) Ripristino del veicolo
Ad eccezione delle riparazioni di
prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non
possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi cinque
giorni lavorativi dalla data della denuncia, o comunque, senza il consenso
dell'Azienda in tal senso.
Quest'ultima, ha la facoltà di:
- far eseguire le riparazioni in
officina di sua fiducia;
-
sostituire il veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, in luogo di
corrispondere la relativa somma di denaro.
7. Scoperto a carico
dell'Assicurato
In caso di sinistro che causi la
perdita totale del veicolo o danni parziali allo stesso, l'Azienda
corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno risarcibile
dello scoperto indicato sub punto 2.
8. Dolo
L'Assicurazione non copre i danni
determinati o agevolati da dolo del
dipendente, delle persone con lui coabitanti e di quelle da lui incaricate alla
riparazione guida o custodia del mezzo assicurato.
9. Pagamento del premio -
Decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione
L'Assicurato è tenuto a pagare
alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto il premio
stabilito, che per il 2002 è fissato in lire 25 per chilometro percorso.
Nel premio indicato è compresa
l'imposta secondo l'aliquota vigente del 12,6%.
Il pagamento del premio avverrà
mediante trattenuta mensile dallo stipendio.
10. Diritto di surrogazione
L'Azienda conserva il diritto di
surrogazione Art. 1916 Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti
del conducente-proprietario debitamente autorizzato alla guida del veicolo e
dei trasportati.
11. Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente
regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari
vigenti.
Art. 32 - TRATTAMENTO DI
TRASFERTA PER IL PERSONALE CON FUNZIONI
INTERNE INVIATO IN MISSIONE TEMPORANEA
Al personale con funzioni interne
- intendendosi per tale quello normalmente operante presso gli uffici
direzionali - che inviato in missione benefici esclusivamente del trattamento
di rimborso a piè di lista, a partire dal 1°.1.2002 verrà corrisposta - anche a
titolo di rimborso forfettario per le piccole spese non documentabili - una
indennità di L. 19.000 lorde per ciascuna giornata di missione.
Qualora la partenza per la
missione avvenisse prima delle ore 7 di mattina e il rientro avvenisse dopo le
ore 22, l'indennità di cui sopra per il primo e/o l'ultimo giorno di missione
verrà elevata a L. 38.000 lorde.
Art. 33 - INDENNITA' SPECIALI DI
LAVORO
Indennità locali disagiati (via Ricaldone - Torino e via
Turati - Milano), fintantochè perdura la condizione di disagio, a decorrere
dalla data di sottoscrizione del presente CIA, sarà pari a L. 880.000 annue lorde.
Nota a verbale
Tale indennità, sarà assorbita sino a concorrenza nel caso
in cui fossero stabilite, in rinnovo di Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro, analoghe indennità e cesserà di essere corrisposta qualora, per
qualsiasi ragione, venissero meno le condizioni che oggettivamente ne avevano
giustificato il riconoscimento.
Art. 34 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE
PER I FUNZIONARI
a)
Ruolo dei funzionari
Con riferimento a quanto previsto
dall'art. 132 del vigente CCNL, l'Impresa riconosce l'importante ruolo svolto
dai propri funzionari nell'ambito aziendale, sia sotto il profilo della
professionalità che dell'autonomia connessa alla funzione ed intende, in
adesione al desiderio da loro manifestato, valorizzarne e svilupparne la
professionalità coinvolgendoli, con il grado di responsabilità che ad essi
compete, nei processi decisionali e produttivi dell'Azienda.
b)
Formazione ed aggiornamento professionale
L'Impresa, tenuto conto che l'attività propria del
funzionario comporta una preparazione professionale elevata e costantemente
aggiornata, specie in riferimento a quei compiti formativi da svolgere nei
confronti dei propri collaboratori, promuoverà con gli scopi di cui sopra e
nell'ottica di un ulteriore progressivo incremento e valorizzazione di tale
professionalità, corsi di formazione ed aggiornamento professionale riferiti in
particolare all'acquisizione di conoscenze di natura tecnica collegate alla funzione
e di gestione delle risorse umane.
Le Parti concordano sull'opportunità che, per quanto
riguarda la formazione e l'addestramento dei collaboratori del funzionario, vi
sia un fattivo coinvolgimento del funzionario stesso, sia per evidenziare la
necessità di interventi formativi, sia per la migliore finalizzazione dei
programmi di apprendimento.
c) Riunioni
periodiche con i funzionari
Ad ampliamento di quanto previsto dall'art. 134 del vigente
CCNL, nell'intento di fornire maggiori elementi per un adeguato svolgimento dei
compiti affidati, l'Impresa terrà due incontri nel corso dell'anno con i propri
funzionari, a giugno e a dicembre, per le informazioni ivi previste.
d) Riunioni con i responsabili di settore e/o ufficio
Con riferimento alla lettera dell'ANIA alle Organizzazioni
Sindacali di cui all'allegato 7/B del vigente CCNL, l'Impresa s'impegna a
tenere due riunioni nell'anno con il personale interessato, unitariamente o per
singoli settori, per le informazioni ivi previste.
e) Piano
sanitario per i funzionari
Ai funzionari in servizio e che abbiano superato
l'eventuale periodo di prova, la Società offre la possibilità di stipulare per
se stessi ed eventualmente anche per familiari conviventi, alle condizioni
applicate ai migliori clienti della Compagnia stessa, una polizza rimborsi
spese mediche, in eccedenza a quanto previsto dal CCNL del 18/12/1999.
Le Parti, inoltre, concordano che, data la peculiarità della
figura e del ruolo propri del funzionario con particolare riferimento a quanto
previsto all'art. 126 del CCNL, essi si uniformeranno alle disposizioni
previste in materia dal vigente CIA per quanto a loro applicabili.
Art. 35 - PRIVACY
Le Parti concordano sul fatto
che, l'applicazione della normativa di cui alla Legge 675/96, obbliga i
lavoratori ad operare con la massima diligenza e li vincola al rispetto della
riservatezza dei dati che trattano nell'espletamento della loro attività
lavorativa.
Peraltro, la normativa in
questione prevede regole severe sulla sicurezza dei dati ed obbliga il datore
di lavoro ad un'attività di verifica della tenuta dei sistemi, sia manuali sia
informatici, adottati per il trattamento dei dati.
L'azienda si è dotata, per dare
concreta attuazione agli adempimenti imposti, di valide procedure di controllo
agli accessi, in particolare sui supporti informatici e di monitoraggio
continuo della tenuta del sistema della
protezione dei dati con la adozione degli adeguamenti tecnologici più
rispondenti ai criteri di massima sicurezza, così come voluto dalla richiamata
legge.
Prima di definire le
soluzioni tecniche ed operative adottate l'azienda ha tenuto conto delle
norme dello Statuto dei Lavoratori, in particolare l'art. 4 della Legge
20/05/1970, n. 300, ed altrettanto farà
per le eventuali altre iniziative che fossero da intraprendere per ottemperare a quanto d'obbligo in materia.
Art.
36 - EROGAZIONI ECONOMICHE
A tutto il personale assunto con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, al quale si applica il presente Contratto Integrativo Aziendale
(CIA), saranno corrisposte le seguenti erogazioni economiche determinate
secondo le previsioni di cui all'art. 82 del vigente CCNL del 18.12.1999.
1) - PREMIO AZIENDALE di
PRODUTTIVITA' (P.A.P.)
Il Premio Aziendale di Produttività sarà costituito da:
1.
un
importo annuo lordo pari all'attuale PAP "fisso" (£. 5.400.000
riferito al 4° livello 7^ classe) corrisposto in 14 mensilità e riparametrato
come da tabella A allegata al CIA e già applicata in vigenza del CIA 28.7.1998.
2.
L'importo
annuo lordo di cui al precedente punto 1. sarà incrementato (4° liv. 7^ cl.,
secondo la parametrazione di cui alla tabella C di:
A.
L.
200.000 a partire dal 1°.1.2002 per chi è in servizio a quella data;
B.
L.200.000
a partire dal 1°.1.2003 per chi è in servizio a quella data;
C.
L.
200.000 a partire dal 1°.1.2004 per chi è in servizio a quella data.
In caso di tardato rinnovo del CIA le Parti, in un apposito
incontro, definiranno l'adeguamento del suddetto premio, in conto di eventuali
futuri aumenti che potrebbero derivare dalla definizione del contratto,
nell'intento di salvaguardare l'entità di tale istituto.
Il premio di cui sopra sarà riconosciuto, una volta
superato il periodo di prova, anche ai dipendenti assunti nel corso dell'anno
in contratto di formazione e lavoro; lo stesso sarà proporzionalmente ridotto
per i lavoratori a tempo parziale e per coloro che cesseranno dal rapporto di
lavoro nel corso dell'anno in cui è erogato.
Inoltre, costituirà imponibile ai fini del TFR e sarà
escluso dalla base retributiva agli effetti della contribuzione alla previdenza
complementare.
2) - PREMIO AZIENDALE di
PRODUTTIVITA' VARIABILE (P.A.P.V.)
A partire dall'anno 2002 è
riconosciuto un aumento "variabile" risultante da incrementi di
produttività e/o redditività realizzato dall'Azienda nell'anno precedente a
quello di corresponsione, da erogarsi in un'unica soluzione con la mensilità di
settembre di ciascun anno, determinato in punti percentuali e realizzato
secondo la formula già applicata in vigenza del CIA 28.7.1998 di cui alla
tabella B allegata e calcolato come segue:
Indice di produttività/redditività Importo "una tantum"lorda
·
da
3,1 punti a
7 punti - £. 750.000
·
da
7,1 punti a
10 punti - £. 950.000
·
da
10,1 punti a
14 punti - £. 1.150.000
·
oltre 14
punti - £. 1.350.000
L'importo di cui sopra, riferito al 4° livello 7° classe,
sarà parametrato come da tabella C allegata
e sarà computato ai soli fini del TFR; lo stesso beneficerà del
trattamento decontributivo eventualmente previsto dalle norme in vigore per le
erogazioni del CIA riferite ad elementi variabili di produttività/redditività.
Detto premio spetterà, se è stato superato il periodo di
prova, al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché a
quello a termine se assunto con contratto di formazione lavoro, in proporzione
al numero dei mesi interi di servizio prestati nel corso dell'anno di
riferimento (anno precedente a quello di erogazione).
All'avvenuto superamento del periodo di prova, lo stesso
sarà considerato utile ai fini della determinazione del numero dei mesi interi
di servizio, mentre l'esito negativo della prova farà venire meno il diritto
alla percezione, ancorchè parziale, del premio.
Al personale che svolge la prestazione a tempo parziale,
l'importo del premio sarà proporzionalmente ridotto in funzione della relativa
percentuale rispetto al tempo pieno.
Tale importo, invece, non sarà
corrisposto ai dipendenti che non siano più in servizio alla data di erogazione
del medesimo, quali che siano la natura ed il motivo della risoluzione del
rapporto di lavoro, ed indipendentemente da chi (Impresa o lavoratore) abbia
attuato l'iniziativa di interromperlo.
Art. 37 - DECORRENZA E DURATA
Il presente Contratto Integrativo
Aziendale decorre dalla data di stipula e scadrà il 31/12/2003, salve
specifiche decorrenze o scadenze previste per i singoli istituti.
Lo stesso s'intenderà tacitamente
rinnovato, per un uguale periodo, qualora non sia disdetto da una delle Parti
almeno tre mesi prima della scadenza.
Nel caso in cui una delle Parti
dia disdetta nei termini previsti, sarà automaticamente avviata la procedura di
negoziazione prevista dal CCNL vigente.
Nota a verbale
Fermo l'impegno di cui all'art. 36
del presente CIA riguardante la parte economica, le Parti s'incontreranno,
qualora vi fossero particolari situazioni che potessero in qualche modo
influire sul normale svolgimento e definizione del rinnovo del contratto nella
sua globalità, per valutare le eventuali variazioni da apportare agli istituti
in essere.
LIVELLO |
7-3° |
7-2° |
7-1° |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
CL.
1 |
4.750.000 |
4.550.000 |
4.350.000 |
4.150.000 |
3.650.000 |
3.150.000 |
2.750.000 |
2.350.000 |
1.950.000 |
CL.
2 |
5.050.000 |
4.850.000 |
4.650.000 |
4.450.000 |
4.050.000 |
3.550.000 |
3.150.000 |
2.850.000 |
2.150.000 |
CL.
3 |
5.550.000 |
5.350.000 |
5.150.000 |
5.050.000 |
4.550.000 |
4.150.000 |
3.500.000 |
3.150.000 |
2.550.000 |
CL.
4 |
5.850.000 |
5.650.000 |
5.450.000 |
5.250.000 |
4.850.000 |
4.450.000 |
3.850.000 |
3.450.000 |
2.850.000 |
CL.
5 |
6.150.000 |
5.950.000 |
5.750.000 |
5.500.000 |
5.150.000 |
4.850.000 |
4.250.000 |
3.750.000 |
3.050.000 |
CL.
6 |
6.450.000 |
6.250.000 |
6.050.000 |
5.750.000 |
5.500.000 |
5.250.000 |
4.650.000 |
4.050.000 |
3.250.000 |
CL.
7 |
6.750.000 |
6.550.000 |
6.350.000 |
5.900.000 |
5.650.000 |
5.400.000 |
4.800.000 |
4.200.000 |
3.400.000 |
CL.
8 |
7.050.000 |
6.950.000 |
6.850.000 |
6.050.000 |
5.800.000 |
5.550.000 |
4.950.000 |
4.350.000 |
3.550.000 |
CL.
9 |
|
|
|
6.200.000 |
5.950.000 |
5.700.000 |
5.100.000 |
4.500.000 |
3.700.000 |
CL. 10 |
|
|
|
6.350.000 |
6.100.000 |
5.850.000 |
5.250.000 |
4.650.000 |
3.850.000 |
CL. 11 |
|
|
|
6.500.000 |
6.250.000 |
6.000.000 |
5.400.000 |
4.800.000 |
4.000.000 |
CL. 12 |
|
|
|
6.650.000 |
6.400.000 |
6.150.000 |
5.550.000 |
4.950.000 |
4.150.000 |
CL. 13 |
|
|
|
6.800.000 |
6.550.000 |
6.300.000 |
5.700.000 |
5.100.000 |
4.300.000 |