VERBALE DI ACCORDO SINDACALE AZIENDALE
- La Direzione della INDUSTRIA FRIGORIFERI ITALIANA S.p.A. (enunciabile anche come "IFI S.p.A.",
qui rappresentata dall' Amministratore Delegato Rag. Maurizio Testaguzzi e dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Lattanzi;
e
- La RSU aziendale composta dai Sigg.ri Piero Arduini, Davide Guerra, Paola Rogano, Francesco
Trapanese, Agostino Alberto Costantino, Danilo Marcaccini, .assistita dal Sig. Roberto Rossini in
rappresentanza della Federazione Territoriale Legno Edilizia e Affini (FILLEA - CGIL di Pesaro e Urbino) e
dal Sig. Federico Pari in rappresentanza delia Federazione Territoriale Legno Edilizia e Affini (FILLEA -
CGIL di Rimini);
hanno stipulato in data odierna il seguente accordo:
SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Si rinnova la disponibilità aziendale ad effettuare incontri periodici (di norma semestralmente) nel corso dei quali saranno fornite informazioni sull'andamento economico-produttivo anche con particolare riferimento alia verifica degli obiettivi previsti dalla contrattazione aziendale di secondo livello. (PDR). Per quanto attiene a cambiamenti significativi nella organizzazione del. lavoro, l'azienda attiverà consultazioni preventive nel caso di ricadute sui livelli occupazionali.
FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Le parti concordano sull'importanza e sul significato strategico della formazione quale, strumento di valorizzazione della professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori e per lo sviluppo qualitativo dei prodotti e dei processi aziendali.
Allo scopo l'azienda valuterà anche l'accesso a forme di finanziamento previste dalle vigenti normative ai fini del sostegno dei propri piani formativi rivolti al personale dipendente (impiegati, intermedi ed operai). L'azienda darà informativa dei corsi programmati almeno una volta all'anno.
AMBIENTE DI LAVORO E SICUREZZA
L'azienda conferma che l'attenzione per l'ambiente di lavoro e la salute dei lavoratori sono beni da tutelare.
L'azienda riconosce che il coinvolgimento dei lavoratori medesimi nel perseguimento di tali obiettivi, esplica
effetti in tal senso e crea i presupposti per lo svolgimento della attività produttiva con più sicurezza.
Le parti si danno atto che l'azienda ha applicato e sta applicando in modo efficace e tempestivo quanto
previsto dalle leggi vigenti ed in particolare dal Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche.
In questa ottica si colloca anche il richiamo alle disposizioni di cui all' Art. 8 Parte prima del vigente CCNL
per la cui applicazione potranno essere attuate sia convenzioni con strutture esterne specializzate, e sia
confronti periodici con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che si farà parte di proposte e
suggerimenti.
Per tutto quanto sopra esposto, anche alla luce dei recenti mutamenti organizzativi nella struttura aziendale,
le parti concordano sulla istituzione scaglionata nel tempo di un RLS per ogni unità produttiva principale,
come qui di'seguito specificato:
n. 1 RLS per l'impianto ed; IFI UNO di Strada Selva Grossa in Comune di Tavullia;
- n. 1 RLS per l'impianto ed. IFI TRE di Via Fornace Vecchia in Comune di Pesaro;
- n. 1 RLS per l'impianto ex - ISEDIT di Via dei Castagni e del Pirano.
- LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART - TIME)
- Fatto salvo quanto disposto nell'art. 29 del CCNL, l'azienda anche alla luce di quanto contenuto nei "Protocollo per la promozione di azioni positive volte a conciliare tempi di vita e di lavoro nella Provincia di Pesaro e Urbino" del 15 giugno 2006, dietro richiesta della singola lavoratrice, nel caso di ritorno dal periodo di astensione per maternit, valuter l'opportunit di applicare un orario di lavoro a tempo parziale per un periodo determinato e comunque fino ai compimento del .18 mese di vita del neonato. L'azienda comunicher la sua decisione entro 30 giorni alla lavoratrice che ne abbia fatta richiesta.
- INQUADRAMENTO PROFESSIONALE
- La Direzione Aziendale e la RSU hanno esaminato la classificazione unica aziendale dei lavoratori trovandola conforme al dettato del CCNL.
- Su richiesta della RSU l'azienda si dichiara disponibile ad un confronto annuale sugli inquadramenti professionali e per quanto previsto dall'art 16 del CCNL a proposito del "Nuovo Sistemaci Inquadramento".
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La Direzione Aziendale e la RSU si incontreranno per definire, entro il mese di Marzo di ogni anno, il calendario ferie preventivo, i ponti infrasettimanali e quanto eventualmente connesso.
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L'Azienda, in prossimit del periodo estivo, per sopperire alle difficolt ambientali legate al periodo, valuter la possibilit di effettuare un orario unico continuato, purch compatibile con le esigenze organizzative aziendali.
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Le parti nel confermare che si atterrano a quanto definito nel contratto nazionale di categoria, convengono che le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario ivi definite, da calcolarsi oltre la normale retribuzione, sono computate sulla retribuzione di base ricorrente, come da tempo in atto.
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Come stabilito dall'art. 25 del CCNL, su richiesta del singolo lavoratore verr istituita, a decorrere dall'1/1/2007, la Banca Ore Individuale ivi prevista.
- ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO