VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 02-07-2001, presso gli uffici della società , tra la Manuli Automotive spa rappresentata da Alfonso Anfora , Mariella Peroni e la RSU nelle persone di Andrea Trasatti, Felice Santini,, Ferdinando Fabiani, Giovanni Citeroni dello stabilimento di Ascoli Piceno, è stata raggiunta la seguente intesa ai sensi e per gli effetti dell'art.24 "Contrattazione di II livello " del CCNL 15.04.2000 per gli addetti all'industria della gomma cavi elettrici ed affini .
PREMESSA
Le parti, nel definirsi interlocutori stabili di un corretto sistema di relazioni industriali costruttivo, come dal Verbale di Accordo del 7/11/ 97, individuano come obiettivo comune la realizzazione dei risultati, tesi a valorizzare le risorse umane, ampliare i momenti e le sedi di dialogo e a ridurre le occasioni conflittuali al fine di affrontare i problemi di comune interesse .
In considerazione dei positivi risultati delle esperienze che si sono realizzate nello sviluppo della logica partecipativa, le parti concordano la necessità di realizzare programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità e competitività dell'Azienda.
Pertanto definiscono con il presente accordo, criteri e contenuti sulla cui base strutturare un organico sistema di partecipazione nell'ambito dell'unità produttiva della Manuli Automotive Spa di Ascoli Piceno.

1.   INVESTIMENTI
In ottemperanza al disposto di cui alla prima parte del contratto collettivo vigente di lavoro, la Direzione di stabilimento ha fornito una esauriente informativa in merito agli investimenti effettuati nonché a quelli previsti per l'anno in corso che contemplano un ulteriore impegno finanziario atto a potenziare il processo produttivo e sviluppare nuovi prodotti processi tali da consolidare la posizione di leader di mercato.
2.   MENSA AZIENDALE
Le partì nel prendere atto dell'aumento del costo dei pasti da parte delle ditta fornitrice del servizio mensa aziendale, concordano che dal mese di giugno 2001, il prezzo del pasto è di Lit.7.700=.
Pertanto lasciando invariata le percentuali dì pagamento del pasto, la somma a carico dell'Azienda è di Lit. 5.930=, mentre a carico del lavoratore è di Lit. 1.770=. e ciò comporterà un ulteriore impegno finanziario medio da parte dell'Azienda di Lit.55.000= anno per ciascun dipendente.
3.   PERMESSI SINDACALI
Si conviene    che    per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, ogni componente della Rsu potrà fruire di n.150 ore.
Si conviene che, entro il   mese di dicembre p.v., le parti s'incontreranno per verificare tale monte ore.

4. FORMAZIONE
La società riconferma l'impegno di promuovere al massimo la valorizzazione dei propri dipendenti per consentirne un continuo miglioramento professionale mediante la partecipazione a corsi di formazione ed agevolando le esperienze diversificate attraverso una rotazione delle posizioni mirando ad aumentare le competenze delle risorse stesse.
L'Azienda al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro promuoverà tirocini di formazione ed orientamento. La RSU nel convenire di cogliere tempestivamente tutte le opportunità ed iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi, manifesta il consenso qualora l'Azienda individuerà progetti di finanziamento al fine di attingere le risorse disponibili a livello territoriale, nazionale e comunitario .
5.COMMISSIONE PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO
Nell'intento di indicare un modello applicativo nell'ambiente di lavoro fondato sul principio che la sicurezza viene realizzata ed ottimizzata con la partecipazione di tutti i soggetti operanti nell'Azienda, le parti convengono di istituire un osservatorio congiunto attraverso la costituzione di una Commissione Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, che si riunirà periodicamente anche con riferimento a quanto previsto dall'art.20 comma 2 D.Lgs. 19-09-1994 n.626.
Nel richiamare la "Nota a verbale" dell'art. 40 CCNL ed i relativi interventi, la Commissione coadiuverà la R.L.S. al fine di individuare, anche attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori, soluzioni atte a migliorare le condizioni di lavoro ed eliminare possibili rischi.

6. SISTEMA PREMIANTE
Le parti nel riconfermare contenuti e modalità dell'accordo aziendale del 1 novembre 1997 ed interpretando lo spirito dell'accordo tra Governo e Parti sociali del 23-7-93, hanno attentamente considerato l'importanza di porre in essere un sistema, che al raggiungimento di obiettivi prefissati preveda l'erogazione di importi salariali prestabiliti
Il meccanismo del sistema denominato "PREMIO DI    RISULTATO "    è riportato in apposito allegato composto di n.4 pagine più grafici esplicativi, che *   forma parte integrante del presente accordo .
Gennaio Febbraio Marzo   Maggio
Aprile Maggio Giugno   Agosto
Luglio Agosto Settembre   Novembre
Ottobre Novembre Dicembre   Febbraio (anno successivo)
L'erogazione del premio di risultato avverrà a consuntivo, su base trimestrale, secondo la seguente tempistica:
Periodo                                                                      cedolino paga

Le parti concordano anche ai sensi della Legge n.297/82 che le erogazioni effettuate nei suddetti termini non avranno riflesso su istituti contrattuali e/o di legge diretti e/o indiretti di alcun genere, né sul TFR e avranno così come previsto dal Protocollo Governo - Confindustria del 23-7-93 e dall'art.2 della Legge 23-05-1997 n.135 la caratteristica di "erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati"
Quanto sopra anche al fine di consentire l'applicazione all'Azienda del regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui alla soprarichiamata Legge 153-97
AVENTI DIRITTO
Ai lavoratori assunti e a quelli che hanno interrotto il rapporto durante il
trimestre verranno corrisposti gli importi proporzionalmente al servizio prestato
considerando per intero le frazioni superiori a 15 giorni.
Per il personale part-time il valore del PdR sarà riproporzionato all'orario
ridotto.
Per le competenze relative al periodo trascorso gennaio 2001 - giugno 2001 l'azienda erogherà con il mese di luglio 2001 al personale a tempo indeterminato in forza al 30 giugno 2001 e comunque in misura proporzionale al periodo di lavoro effettivamente prestato nel suddetto periodo di riferimento, intendendosi per mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni, un importo "Una tantum" di lire 220.000= senza alcun riflesso sugli istituti contrattuali e di legge né sul TFR

7. TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO
Premesso che l'art.4 2° comma " Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo " della Legge 24 giugno 1997n.l96 "Norme in materia di promozione dell'occupazione "stabilisce che I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa" si conviene che il premio di risultato sarà erogato ai lavoratori temporanei con una anzianità di servizio pari o superiore ai n.9 mesi, nell'ambito dell'anno di riferimento.
8. PREMIO DI RISULTATO
Gli obiettivi definiti dall'Azienda e concordati con la Rsu coerentemente con i valori di budget aziendalmente per i periodi di riferimento 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno sono collegati a :
=> EFFICIENZA TOTALE
=> QUALITÀ
=> ASSENTEISMO


DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo avrà efficacia dal 1 gennaio 2001 e resterà valido fino al 31 dicembre 2004.
Le parti si danno atto che i miglioramenti economici che derivano dal presente accordo saranno erogati in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25 "Contrattazione di II livello " del CCNL 15.04.2000 e nello spirito di quanto convenuto dall'Accordo interconfederale del 23-07-93
Nell'ipotesi in cui nel periodo di vigenza dell'accordo si proceda a significative innovazioni tecnologiche e/o organizzative le parti concordano fm d'ora di incontrarsi al fine di verificare la coerenza degli obiettivi fissati alla luce delle modifiche introdotte.
Le parti istituiscono una Commissione Paritetica di approfondimento analisi e studio con finalità propositive in ordine al sistema efficienza, qualità, all'interno dello stabilimento di Ascoli Piceno.
La predetta commissione si riunirà in occasione della consegna dei dati consuntivi da parte dell'Azienda, riferiti al trimestre precedente e forniti entro l'ultima settimana del mese successivo.
Qualora durante la validità del presente accordo sorgessero controversie interpretative, garanti della corretta applicazione delle intese sottoscritte saranno la Direzione Aziendale e la Rsu che daranno luogo a specifici incontri al fine di dirimere tali controversie.

La RSU si impegna a mantenere l'assoluta riservatezza su tutte le informazioni ricevute durante le fasi di informazione, negoziazione e monitoraggio inerenti l'accordo.
Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti considerano espressamente risolto a tutto il 31-12-2004 quanto previsto dall'art.25 "Contrattazione di II LIvello " del CCNL 15.04.2000.
Letto confermato e sottoscritto
p.la RSU
p. la Manuli Automotive Spa


PREMIO DI RISULTATO
ELEMENTI CHE COMPONGONO LA FORMULA
Premio di risultato = Lit. 88.000 x A1 x A2 x A3
Al   coefficiente legato all''efficienza totale
>  ove per efficienza totale s'intende il rapporto tra le ore versate al magazzino e le ore di effettiva presenza
L'importo del premio di risultato individuale da erogare   trimestralmente sarà calcolato sulla base della seguente formula:

Valore orario x (ore di effettiva presenza + permessi
individuali
retribuiti +
ricoveri ospedalieri + infortuni sul lavoro superiori
a 8 giorni
+ malattie
superiori a n.10 giorni)            
Gravosità del lavoro a turno
La distribuzione del premio su base individuale avverrà secondo le seguenti articolazioni:
  1. ADDETTI GIORNALIERI: premio base x 1,0
  1. ADDETTI < DI 4 TURNI   : premio base x 1,10
    1. ADDETTI A 4 TURNI        : premio base x 1,20
Per il personale impiegatizio e indiretto il premio verrà erogato sul risultato medio conseguito dai diversi reparti