CONTRATTO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI

12/02/2003
































Documento preliminare   
   

L'obiettivo primario della contrattazione integrativa nella cooperazione del settore socio sanitario
assistenziale educativo e di inserimento lavorativo è rappresentata dall'impegno delle parti à migliorare
sempre più la qualità dei servizi offerti dalla cooperazione, individuando come scelta strategica la
valorizzazione del lavoro.   
Il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nell'organizzazione dei servizi che le cooperative erogano è determinante per esprimere il meglio della specificità della cooperazione sociale.    
Va valorizzato sempre più il ruolo delle cooperative, nel settore ISSAE che in questi anni hanno maturato una capacità gestionale in grado di rispondere ai nuovi bisogni, li livello istituzionale ha riconosciuto un forte ruolo alla cooperazione sociale (Legge Regionale n.34) che però non ha mutato radicalmente una pratica della Pubblica Amministrazione rivolta spesso ai solo .risparmio.. E' impegno comune affinché la Regione inserisca l'obbligo da parte delle cooperative che operano nelle Marche: all'applicazione della parte normativa e retributiva del CCNL delle Cooperative Sociali e del contratto integrativo regionale e al rispetto delle norme previste dalla Legge 142/2001 (obbligo del deposito del regolamento). Tale obbligo deve trovare applicazione con l'espresso richiamo nei bandi di gara.
Nel contesto nazionale si stanno affacciando non senza preoccupazione il disegno di légge delega
approvato dal Consiglio dei Ministri riguardante la definizione di impresa sociale nella quale non vi è un pieno
riconoscimento del ruolo e della funzione della cooperazione sociale che .verrebbe-a competere con imprese
profit senza una definizione chiara del tipo societario e .senza una definizione del contratto di lavoro di
riferimento. Preoccupante è l'obiettivo di ridurre l'importanza strategica della cooperazione sociale nel welfare
state a favore del mercato privato. L'applicazione della Legge 328/00- che .avrebbe dovuto produrre un forte
cambiamento nella gestione del sociale legando il concetto distato sociale sempre più alla comunità, subisce
un arresto. Ciò per effetto di scelte del Governo nazionale che sono (3 conseguenza di un indirizzo di politica
economica e sociale in cui la competitività del sistema non,è affidata, alla valorizzazione del capitale umano
bensì al solo incremento dei profitti di impresa. Si torna indietro rispetto,al concetto di diritto sociale e di diritti
di cittadinanza.   
La riforma del diritto societario muta il contesto nel quale si opera.
L'inserimento nel nostro ordinamento di disposizioni, fiscali che colpiscono gli utili delle cooperative rappresenta il segnale di un disconoscimento del valore della cooperazione quale soggetto produttore di ricchezza  economica  e sociale.  
Questo  provvedimento, anche se momentaneamente,  esclude la cooperazione sociale renderà comunque più
debole il sistema del quale facciamo parte è, di conseguenza anche la cooperazione sociale (già debole).   
In questo quadro difficile si inserisce l'importante processo-di riqualificazione della gran parte degli operatori del settore. Per realizzare questo importante processo di riqualificazione si rende necessario un programma straordinario di riqualificazione da verificare alla luce delle recenti disposizioni attuative della Giunta Regionale relative al corso che le aziende sanitarie deputate in via sperimentale alla formazione di detti operatori istituiranno garantendo il mantenimento di standard "di servizio durante la fase di acquisizione del titolo
Per gli educatori professionali, altra figura centrale,..vanno attivale iniziative alla luce delle attuali
disposizioni normative. Il sostegno alle Cooperative per questo e per altri percorsi tendenti a migliorare le
condizioni economiche dei lavoratori potrebbe sicuramente arrivare anche da una ulteriore diminuzione se non
azzeramento dell'IRAP come avvenuto in altre regioni per le. cooperative sociali, peraltro già accolte dalle
Marche con la diminuzione di 1 punto per le "B" e il non aumento per le "A"   
Viene ribadita la volontà di continuare a rifiutare nel territorio marchigiano applicazioni contributive basate su salari convenzionali che persistono nel resto del territorio nazionale e che determinano una penalizzazione per le lavoratrici e lavoratori del settore ed è convinzione che. il secondo livello di contrattazione non può che ribadire e rafforzare questa concezione del lavoro nella Regione (PIL inferiore alle altre regioni del centro-nord) pur consapevoli delle difficoltà da affrontare.
Le caratteristiche delle aziende operanti nell'intero territorio marchigiano, la necessità di affermare regole comuni, rendono opportuno pertanto un livello di contrattazione integrato che poggi le basi proprio sul livello regionale. Consolidare un sistema delle relazioni sindacali territoriali è strategico per l'affermazione di

un coordinamento congiunte sulla verifica delle applicazione delle regole; per la verifica e l'intervento
congiunto su eventuali situazioni che si sviluppassero in contrasto con le normative nazionali e regionali; per la
definizione di un adeguato riconoscimento, anche economico (Elemento Retributivo Territoriale ERT) correlato
ai risultati conseguiti dalle cooperative del territorio marchigiano. Uno stabile sistema di relazioni sindacali
territoriali deve necessariamente vedere l'impegno e la disponibilità delle parti anche per il consolidamento
del confronto a livello aziendale per tutte quelle; materie ad esso rinviate nel CCNL e nel contratto integrativo
territoriale.   
Campo di applicazione
Il campo di applicazione del presente accordo territoriale integrativo fa riferimento a quello indicato ( art. 1) nel CCN.L e si applica alle lavoratrici e ai lavoratori delle cooperative sociali che operano nella Regione marche con sede legale al di fuori della Regione.
Relazioni sindacali
Le Associazioni cooperative allo scopo di rendere trasparente e funzionale l'istituto delle relazioni
sindacali si impegnano a costituire a livello regionale uno specifico riferimento per le relazioni
sindacali.   
Compito di tale riferimento sarà quello di:   
inviare alle OO.SS tutta la documentazione  relativa all'istituto dell'informazione come
previsto dall'art. 9 del CCNL 08/06/2000;     :
inviare le intese sottoscritte ai dirigenti'e ai responsabili di settore delle singole imprese
cooperative, ah fine di dare rapida e concreta attuazione agli impegni assunti;..
redigere, congiuntamente alle OO.SS., il verbale degli argomenti trattati in ogni incontro.
Le relazioni.sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
informazione;   
La contrattazione territoriale richiede nel settore il perseguimento di omogeneità in ambito regionale, per garantire il corretto sviluppo del mercato congiuntamente al miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori.
Il contratto territoriale riguarda materie e istituti non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto
nazionale.        
3
Tale contrattazione, pertanto, verrà svolta nel rispetto delle specifiche clausole di rinvio previste dal
contratto nazionale ed ha competenza nel definire l'Elemento Retributivo territoriale.
In conseguenza di ciò le materie di competenza'- del Contratto Territoriale sono esclusivamente le
seguenti:         
;
a)   definizione delle modalità atte a permettere -l'accesso delle lavoratrici e de: lavoratori
interessati all'attività di qualificazione, riqualificatone e ; aggiornamento professionale nel
rispetto di quanto previsto dall'art.69;   
b)   utilizzo del mezzo proprio di trasporto, per ragioni di servizio
c)     attività di soggiorno (art.82);   

Elemento retributivo territoriale
Le parti, preso atto della specificità della cooperazione sociale e della novità, che per la stessa rappresenta la contrattazione integrativa, convengono di istituire, come previsto dall'articolo 10, punto 2 dei CCNL, un Elemento Retributivo Territoriale (ERT) che risponda ai criteri dell'accordo 23/07/1993 e al quale sia applicabile lo speciale regime di decontribuzione previsto dall'articolo 2 della Legge 135/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'ERT sarà determinato in base ai criteri previsti dal .presente articolò, e. sarà erogato a tutti i
lavoratori che prestano la loro attività nel territorio .della Regione Marche alle dipendenze di
imprese soggette alla applicazione del CCNL 8/6/2000 in forza al momento della data di'erogazione
dello stesso e che abbiano prestato la loro opera nell'anno di riferimento:   !
Ai soli fini metodologici si assumono le seguenti terminologie:
Parametro di raffronto   il dato numerico o a percentuale, fisso o variabile, che
costituisce la base per la misurazione del risultato.
Anno di riferimento   l'anno per il quale sono valutati i dati ai fini della erogazione
dell'ERT. Per la. prima erogazione Tanno di riferimento è il
  1. valutato sulla base dei bilanci che verranno ; approvati entro il primo semestre del 2003, perla seconda erogazione il
  1. sulla base dei bilanci che verranno approvati entro nel primo semestre del 2004 e cos per gli anni successivi.
Anno di erogazione   l'anno nel quale sono misurati i risultati di settore o individuali
rispetto ai parametri  di raffronto, viene quantificato l'ERT ed è effettivamente corrisposto ai lavoratori. Dal 2003 (prima erogazione) al 2006 (ultima erogazione, relativa al presente accordo
Margine Lordo sui Servizi   si rimanda al documentò spedi fico allegato sotto la lettera "A".
Parametri e metodologia per la loro definizione   
L'ERT è strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle imprese che operano nel territorio di
riferimento (Regione Marche). La valutazione congiunta di detti risultati sarà effettuata assumendo i seguenti indicatoli:   
a) Andamento del "Margine Lordo sui Servizi"; peso percentuale: 50%
Il parametro prenderà in considerazione il valore percentuale del "Margine Lordo sui Servizi" sul valore della produzione (totale A  Valore della produzione del Conto economico, attualmente articolo 2425 del Codice Civile) arrotondato ad un decimale per difetto se il secondo decimale è minore o fari a 5 o per eccesso se il secondo decimale è superiore a 5. (Esempio: 9,55 = 9,5; 9,56 =9,6). Il parametro sarà misurato per l'anno di riferimento con la metodologia indicata nel documento allegato come parte integrante del presente accordo sotto la lettera "A" quale media ponderata del campione di cooperative concordato dalle parti e allegato come parte integrante del presente accordo sotto la lettera B concorrerà alla maturazione dell'ERT solo se superiore al valore di 10,0 punti secondo la tabella allegata al presente accordo sotto la lettera "C.     
b) andamento dei tempi di pagamento   - peso percentuale: 35%
Il parametro da prendere in considerazione i giorni di ritardo  medio dei pagamenti quale media
ponderata del campione di cooperative di cui all'allegato "B" e verrà costruito con la seguente
metodologia:   
somma dei totali del valore della produzione (totale lettera A - del conto economico) dei bilanci del periodo di riferimento del campione di cooperative diviso 365 così da ottenere il valore convenzionale del valore della produzione  giornaliera
somma dei totali dei crediti (voce C-II dello stato patrimoniale) dei bilanci del periodo di riferimento del campione di cooperative;
divisione del totale dei;crediti per il Valore convenzionale della produzione giornaliera così da ottenere il numero di giorni medi di ritardo nei pagamenti, arrotondato alla unità con gli stessi  criteri di cui al parametro A.
Esempio:-    
Totale valore della produzione; 56.500.000 diviso 365 = € 100.000
Totale crediti   11.450.000
Giorni medi di  ritardo € \ 1:450.000 diviso € 100.000 = giorni 114,5
da arrotondare a 114
Il parametro concorrerà alla maturazione dell'ERT secondo lo schema di seguito indicato:
  1. da    0 a 100 giorni: 100%
  1. da 101 a 130 giorni :   50%        
  1. da 131 a 160 giorni;   25%      
  1. oltre  161   giorni di ritardo medio de! pagamenti la presente quota di ERT non verr
  2. corrisposta
  1. Andamento delle presenze effettive in servizio - peso percentuale: 15%
  2. Il parametro  individuale e viene determinato all'interno delle singole cooperative misurando le assenze per infortunio o per malattia in termini di ore di assenza ed evidenziando all'interno del suddetto monte ore gli eventi malattia a 3 giorni secondo i parametri di seguito indicati rilevati nel periodo di riferimento;
  3. Eventi per anno solare arer- Senza eventi da 1 a 3 giorni: 100% quota ERT
    Eventi per Anno solare Fino a 2 eventi da 1 a 3 giorni: 80% quota ERT
    Eventi per anno solare da 3 a 5 eventi da 1 a 3 giorni 50% quota ERT
    La presenza di più di 5 eventi dal a 3 giorni determina l'azzeramento della presente quota di ERT. Gli eventi iniziati ma non coclusi periodo di riferimento non vengono considerati nell'anno di inizio, ma verranno considerati nel successivo. Raccolta dei dati e determinazione dell'ERT
    Le Cooperative rappresentanti il campione dovranno trasmettere una copia completa del Bilancio di Esercizio relativo all'anno di riferimento entro il termine dell'anno di erogazione all'Osservatorio Regionale di cui all'articolo 9 dei CCNL.8/6/2000, il cui domicilio viene eletto presso la sede della Legacoop Regionale via dell'Industria 18- Ancona, tramite posta o consegna diretta.
    L'Osservatorio Regionale, sulla base dei dati di di bilancio ricevuti provvederà a determinare i
    1. parametri di cui alle precedenti lettere a) e b) sulla base delle metodologie indicate nel presente
      1. accordo ed allegati relativi.
    Una volta determinati i parametri l'Osservatorio Regionale, provvederà a quantificare il valore
    1. economico dell'ERT sempre relativamente ai parametri a) e b) ed a comunicare tale valore alle parti
      1. firmatarie del presente accordo, per ogni livello contrattuale entro il 31 Ottobre dell'anno di
      2. erogazione.
    Le cooperative rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo aggiungeranno il parametro individuale di cui alla lettera e) e provvederanno alla erogazione dell'ERT unitamente alla retribuzione relativa al mese di Novembre dell'anno idi erogazione.
    Le parti individuano per il primo biennio l'importo massimo deh'ERT stabilito in €200 (duecento) il  primo anno, € 210 (duecentodieci)    per il secondo anno;    valore rientrante nel 3% della retribuzione annua prevista dal CCNL per i lavoratori inquadrati al quarto, livello, a tempo pieno. 11 suddetto importo massimo, valido per le lavoratrici ed i lavoratori inquadrati nel quarto livello, viene riproporzionato per tutti i livelli previsti dal CCNL 8/6/2000 come di seguito indicato:

    Livello Retribuzione (lire) annua
    Importo massimo ERT (Euro}
     
     
     

     
    2003 2004  
    Primo   22.698.000     184,86
    Secondo   22.907.300     177,63   186,57
    Terzo   23.974.600              185,95   195,26
    Quarto   25.784.200        200,00 210,00
    Quinto   27.340.300 212,07   222,67
    Sesto   28.840.500                      223,71   234,89
    Settimo   30.702.100                            238,15   250,05
    Ottavo   33.138.300 v                                257,04   269,90
    Nono   36.600.200        283,90   298,09
    Decimo   41.798.900                  324,22 340,43
    L'ERT sarà corrisposto a tutti i lavoratori in forza nei mese di erogazione che abbiano prestato attività lavorativa nell'anno di riferimento e verrà rapportato ai mesi di attività effettivamente prestata nell'anno di riferimento considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni, mentre le frazioni di mese inferiori a 1 5 giorni non saranno considerale;
    L'ERT sarà riproporzionato per le lavoratrici ed i lavoratori con contratto di lavoro part-time sia in base ai mesi di effettiva prestazione nell'anno di riferimento che in base all'orario settimanale contrattualmente stabilito. In caso di trasformazione dei rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa o in presenza di variazioni dell'orario settimanale anale di lavoro nel corso del periodo di riferimento la determinazione individuale dell'ERT dovrà tenere conto di tali variazioni.
    L'ERT non sarà utile ai tini della maturazione di alcun altro istituto contrattuale e di legge.
    6
    Allegato "A" all'Accordo Integrativo Regionale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative sociali per la Regione Marche
    1. Definizione del Margine Lordo sui Servizi
    Per "Margine Lordo sui Servizi" s'intende, in linea generale, la differenza tra i ricavi conseguiti per ogni servizio svolto nel periodo di riferimento dal campione di cooperative ed i costi sostenuti per la sua esecuzione. Lo stesso dato può essere ricavato sommando al risultato finale del Conto Economico le "spese generali" o, più propriamente, i costi non direttamente imputabili ai servizi e detraendo quindi i ricavi non derivanti direttamente dallo svolgimento dei servizi sociali svolti.
    Per "ricavi conseguiti per lo svolgimento di un servizio" si intende il corrispettivo pattuito con i committenti dei servizio stesso nel periodo di riferimento, e va considerato al netto di sconti, abbuoni, premi ed imposte direttamente:connesse con le vendite ed al lordo delle eventuali rivalutazioni del prezzo secondo i principi generali di redazione del Bilancio di esercizio ed in particolare secondo il principio della competenza e della correlazione tra costi e ricavi. Gli altri ricavi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sopravvenienze attive, interessi attivi, proventi di carattere straordinario,-rivalutazioni, fitti attivi, contributi pubblici non direttamente imputabili quali ricavi certi dei servizio donazioni, proventi per attività occasionali, proventi per corsi di formazione o progetti di ricerca non vengono considerati ai fini della determinazione del margine lordo sui servizi:r"
    'Per "costi sostenuti perla esecuzione di un servizio" s'intendono, a titolo esemplificativo, i costi.delle retribuzioni degli operatori addetti in via continuativa od occasionale alla esecuzione del servizio, compreso gli oneri, accessori retributivi e contributivi, assicurativi è fiscali (IRAP) al netto di eventuali agevolazioni contributive e fiscali, i costi per eventuali generi alimentari, materiali di pulizia, materiali di consumo e/o didattici, materiali per attività educative, i costi per i trasferimenti, sia che derivino dall'utilizzo dell'automezzo, di proprietà dell'operatore che dai costi di gestione degli -automezzi di proprietà della cooperativa, i costi per acquisizione e gestione strutture quali locazione, ammortamento immobili, interessi passivi su mutuo ipotecario o altra tipologia di debito, utenze, manutenzioni ordinarie e straordinarie, ammortamento costi di ristrutturazione ed imposte locali, i costi per indumenti da lavoro, i costi specifici relativi alla Legge 626, i costi per spese contrattuali ed  oneri per garanzie fidejussorie e  i  costi  per ammortamento di  beni  impiegati direttamente nei vari servizi, nonché i costi per la formazione, la supervisione, costi consortili ed il coordinamento o altre prestazioni di terzi derivanti da impegni contrattualmente assunti. Il costo per il coordinamento può essere considerato un costo direttamente imputabile al servizio anche se non contrattualmente previsto se condizioni oggettive richiedano tale coordinamento e tale eventualità dovrà essere evidenziata. I costi sostenuti relativamente alla Legge 626 non direttamente imputabili al singolo servizio sono comunque costi da detrarre ai ricavi ai fini dell'ottenimento del margine lordo sui servizi cosi come i costi sostenuti per l'applicazione della Legge 155 e 675. Anche i costi sostenuti per l'assicurazione RCT - RCG, anche se non direttamente imputabili al singolo servizio, sono tosti da detrarre dai ricavi ai fini dell'ottenimento del margine lordo sui servizi.
    Per "costi non direttamente imputabili ai servizi" si intendono tutti gli altri costi di carattere generale che la Cooperativa deve sostenere o per adempiere a disposizioni di legge o per esigenze di carattere organizzativo generale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si intendono i costi di materiali non direttamente imputabili ai servizi, i compensi stabiliti per gli organi sociali, i costi di manutenzione dei beni non direttamente -impiegali nei servizi, i costi per pubblicità, i costi per assicurazioni non direttamente imputabili ai servizi, i canoni di locazioni o di noleggio di beni, canoni di leasing di beni non direttamente imputabili nei Servizi, gli ammortamenti delle sedi amministrative centrali e secondarie, i costi per consulenti amministrativi, fiscali, legali, di direzione aziendale, della qualità e accreditamento, i costi per le utenze degli uffici, le spese per i trasferimenti degli addetti alla struttura Organizzativa, i costi Sostenuti per la esecuzione di progetti di ricerca o per la realizzazione di azioni-formative, compreso i costi delle lavoratrici e dei lavoragli addetti a tali funzioni, i costi del personale addetto alla struttura organizzativa quale il
    personale impiegatizio addetto alle funzioni di segreteria, di gestione del personale, di
    1. coordinamento generale, alla amministrazione ed al marketing, determinato secondo i criteri
    2. stabiliti per la determinazione del costo delle lavoratrici e dei lavoratori direttamente addette/i ai "
    3. servizi, le spese generali quali postali e telegrafiche, cancelleria e stampati, giornali e pubblicazioni,
    4. imposte a carattere locale non direttamente imputabili ai servizi; gli interessi passivi (ad eccezione
    5. di quelli direttamente imputabili ai servizi), gli ammortamenti di beni non direttamente utilizzati nei
    6. servizi, gli accantonamenti per rischi, gli ammortamenti di costi pluriennali non riguardanti
    7. direttamente i servizi, le svalutazioni, gli oneri di carattere straordinario, e le imposte sul reddito
    8. dell'esercizio, (ad eccezione della quota di IRAP relativa al costo del lavoro direttamente
    9. imputabile ai servizi).
    Tutti i costi suddetti sono dedotti dal Bilancio di Esercizio'redatto sulla base dei .principi stabiliti dal Codice Civile e sulla base dei principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei: Ragionieri ed in particolare secondo il principio della competenza e della correlazione tra costi e ricavi.
    2. Impegno delle cooperative alla riclassificazione del Conto Economico
    Poiché il valore del "margine lordo sui servizi" non può, essere desunto in maniera immediata dai
    1. bilanci, le cooperative che formano il campione allegato al presente accordo sotto la lettera "B" si
      1. impegnano a redigere il Bilancio relativo all'esercizio 2002 introducendo nella Nota Integrativa
      2. prevista dagli attuali articoli 2423 e seguenti del Codice Civile una apposita sezione secondo lo
      3. schema di seguito indicato in maniera tale da poter ottenere Il valore suddetto.
      4. Schema della sezione da inserire nella Nota Integrativa
    "Comunicazioni in merito alla determinazione del Margine Lordo sui Servizi ai fini della applicazione dell'Elemento Retributivo Territoriale (ERT) di cui .ali Accordo Integrativo Territoriale del CCNL Cooperative Sociale del 06/02/2003
    Facendo parte la nostra cooperativa del campione di aziende, i Cui risultati economici concorrono
    1. alla determinazione dell'Elemento Retributivo Territoriale .(ERT) si forniscono di seguito i dati del
      1. Conto Economico riclassificati secondo i criteri definiti tra le parti ai fini della determinazione del
      2. "Margine Lordo sui Servizi":
    Voci del Conto Economico   +/-        Importi (Euro)
    Utile (perdita) dell'esercizio      .
    A - Ricavi non direttamente derivanti dallo svolgimento
    dei servizi
    Costi non direttamente imputabili ai servizi: '  *
    B - Costi della produzione
    C - Oneri finanziari   ;
    D - Rettifiche di valore attività finanziarie
    E - Pioventi ed oneri straordinari
    23 - Imposte sul reddito dell'esercizio Valore "Margine Lordo sui servizi"
    8
    Allegato "C" all'Accordo Integrativo Regionale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative sociali per la Regione Marche


    Parametro MLS,
    Parametro pagamenti Parametro presenza individuale
    Valore MLS %ERT Da giorni             A giorni % ERT Eventi

     

     

     

     
    Da A %
    10,1 5 0                                      100 100
    0
    0
    100
    10,2 10 101                                   130 50
    1
    2
    80
    .10,3 15 131                                    160 25
    3
    5
    50
    10,4 20 161                                     in poi 0
    5
    In poi
    0
    10,5 25 -  
    10,6 30
     
     
    10,7 35
     
     
    10,8 40
     
     
    10,9 45
     
     
    11,0 50
     
    -
    11,1 55
     
     
    11,2 60
     
     
    11,3 65
     
     
    11,4 70
     
     
    11,5 75
     
     
    11,6 80
     
     
    11,7 85
     
     
    11,8 90
     
     
    11,9 95
     
     
    12,0 100
     
     
    Allegato "B" all'Accordo Integrativo Regionale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative sociali per la Regione Marche
    Elenco delle Cooperative facenti parti del campione ai fini della determinazione dell'andamento del Margine Lordo sui Servizi

    N. Denominazione                                   j Sede
    1. ; Amministrativa
    Telefono Fax E-mail
    01 COO.S.S.. MARCHE V.      SAFFI,      4     -60100-      ANCONA (AN) 071 -501031 071 -50103206  
    02 LABIRINTO V.. MILAZZO, 28 61100 PESARO 0721-456415 0721-456502  
    03 LA GEMMA P. ZA STAMIRA, 13 60100 ANCONA 071-2075383 071-2080879  
    04 HMUTA V.      CROCE,      3/A 60019 SENIGALLIA 071-7927653 071-7927689  
    05 NUOVA RICERCA-RES V.    S.    FILIPPO,    8 63020     MAGLIANO DITENNA 0734-632508 0734-632824
     
    06 PROGEIL
    1. ' ,'      '     '"   "    .-'''   '' ' .*'       .'
    V. ..CROCE;   -3/A: 60019  SENIGALLIA 071-7927653 071-7927689 h-muta@iol.it
    07 ARCHIMEDE V.MONTENEVOSO, 14 61100 PESARO 0721-416560 0721-459216 '
    08 asscooP V.LE          VITTORIA 60100 ANCONA 071-200638 071-206490.      . .
    09 il sentiero; V.BETA', 23 6210.0-MACERATA            ' .0733-239420   " \               >                '      '  
    10 SERVIZI            SANIT'            E TERRITORIO VLE ADRIATICO, 9 62100 RECANATI      
    DEFINIZIONE DELLE MODALIT' ATTE A PERMETTERE
L'ACCESSO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
INTERESSATI ALL'ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE,
PROFESSIONALE NEL RISPETTO DI QUANTO
PREVlSTO DALL'ART.69 CCNL 08/07/2000
Gli interventi formativi devono investire ancor più il settore per contribuire ad ulteriori e determinanti procedi di qualificazione.-
A tal fine vanno verificate tutte le opportunità per l'utilizzo di fondi pubblici per sostenere le indispensabili attività di formazione;specie nel caso di servizi in appalto e/o esternalizzazioni, per i quali gli stessi enti dovrebbero individuare adeguati programmi formativi, anche in riferimento ad eventuali nuovi profili.
Su tale versante dovranno essere sempre più incrementati gli investimenti e concordate priorità di intervento, utilizzando l'insième delle risorse, anche contrattuali a disposizione.
Pertanto, nell'ambito del complessivo monte ore annuale, di ogni impresa cooperativa, ogni anno verranno concordati a livello aziendale gli interventi formativi sul personale e le priorità da garantire, sia sul versante della qualificazione sul lavoro che su quello dell'aggiornamento e della formazione permanente.
La riqualificazione della figura dell'assistente alla persona passa attraverso la- definizione di criteri e modalità per il conseguimento del titolo di O.S.S; e gli operatori che saranno adibiti a mansioni di assistenti tutelari dovranno in alternativa essere in possesso di titolo quali ADEST, OSA, OTA già conseguito o conseguibile c/o centri di formazione autorizzati: Al fine di agevolare il conseguimento della qualifica l'onere economico ed organizzativo di un corso di formazione autorizzato dalla Provincia competente per territorio verrà anticipato secondo le seguenti modalità:
  1. Il corso sar a totale carico dei lavoratore qualora lo stesso si dimetta entro il secondo anno dal termine del corso di formazione;    :
  1. per gli anni successivi e fino al'compimento del quinto anno dal termine del corso di formazione un importo a scalare fino ali* estinzione completa del debito formativo secondo il seguente schema :
3° anno compiuto      2/3 del costo sostenuto 4° anno compiuto      1/3 del costo sostenuto.
Le ore di partecipazione ai suddetti corsi verranno retribuite nell'ambito dei tetti riconosciuti dalla vigente contrattazione nazionale di settore
La decorrenza parte per tutti i corsi terminati entro l'anno 2003.
UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO, PER RAGIONI DI SERVIZIO
Alla lavoratrice ed al lavoratore Che;utilizza il mezzo proprio per ragioni di servizio verrà corrisposto per ogni chilometro effettuato un rimborso forfetario comprensivo degli eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa obbligatoria del- mezzo medesimo.
Alla lavoratrice ed al lavoratore verrà corrisposto per ogni chilometro riconosciuto come da CCNL un rimborso pari ad Euro 0,20658 (zerovirgolaventseicentocinquantotto). Sono fatte salve condizioni di miglior favore.in essere.
In caso di variazione superiore o inferiore al 10% del costo dei carburanti stabilito alla data della stipula del presente contratto le parti si incontreranno per definire le eventuali modifiche.
Se gli Enti appaltanti net corso della durata del presente contratto recepiranno un riconoscimento del
rimborso del carburante per l'utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio superiori a quanto definito ai
commi precedenti, sarà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori un adeguamento pari alla differenza
esistente tra i due valori.   -
ATTIVITÀ' DI SOGGIORNO
Viene considerato soggiorno estivo/invernale un periodo uguale o superiore ad una giornata che comporti il pernottamento di una notte al di fuori della sede  abituale di lavoro.    
Alla lavoratrice ed al lavoratore impegnati nei soggiorni estivi e invernali verrà riconosciuta un'indennità aggiuntiva all'orario di lavoro, stabilito convenzionalmente in 8 ore per ogni giornata di attività di soggiorno, pari a 25 Euro giornaliere a copertura de! disagio
L'indennità spetta integralmente ai lavoratori part-time
ACCORDI REGIONALI ANTECEDENTI
Al presente contratto vengono allegati i seguenti accordi:
¦    "Accordo su criteri e modalità per la presentazione di progètti individuali rivolti a persone svantaggiate
di cui all'art.2 del CCNL Cooperative Sociali"siglato in data 05 maggio-1998;
»    "Accordo sindacale regionale" siglato il 15 gennaio 2001. e. successive proroghe sino alla firma del
presente accordo.   .
Gli accordi suddetti con la firma del presente contratto si intendono prorogati in continuità solo ed esclusivamente per chi applica integralmente il presente accordo integrativo ed hanno piena validità per tutta la durata del presente contratto. Tale validità sarà interrotta solo* nel, caso in cui il prossimo CCNL recepirà nuove normative riguardanti le materie dei sopra citati accordi
AZIONI POSITIVE PER LA FLESSIBILITÀ'
   
..   -.
Le parti si danno atto della necessità di avviare le azioni positive per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e delle organizzazioni del lavoro come previsto dal vigente CCNL al fine di integrare tempi di vita e di lavoro cosi come previsto dall'art. 9 della legge n° 53 dell'8 marzo 2000 che prevede anche misure di sostegno delle suddette azioni positive attuate sulla base della contrattazione di secondo livello.
NORME FINALI
Il presente accordo integrativo ha vigenza quadriennale e si riferisce al periodo 01 01 2003 // 31 12 2006, esso s'intenderà rinnovato di anno in anno se non disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza. Le parti si incontreranno entro il mese di ottobre -2004 per una verifica dei meccanismi riguardanti i parametri dell'ERT e per determinarne gli importi economici del secondo biennio.
Rimangono in vigore le eventuali condizioni di miglior favore
Le cooperative che si trovano in situazioni di difficoltà economica o finanziaria possono comunicare
alle OO.SS. dette situazioni.   
Su richiesta delle citate cooperative si procederà ad un incontro che potrà eventualmente prevedere la sospensione del pagamento dell'Eri. Tale accordo avrà validità se comunicato al Comitato Misto Paritetico Regionale.
Le parti condividono di monitorare, anche utilizzando :i dati raccolti -dal Comitato Misto Paritetico
Regionale gli effetti derivanti dal presente contratto per le cooperative di tipo "ET. A tale scopo Le parti
concordano di effettuare una verifica entro giugno 2004 anche al fine di trovare soluzioni condivise a problemi
che eventualmente dovessero presentarsi.   
FP/CGIL-MARCHE   LEGACOOP-MARCHE
FiSASCAT/CISL-MARCHE   AGCI/SOLIDARIETÀ-MARCHE
FPL/UIL-MARCHE
CONFCOOP,/FEDERSOLIDARIETA'