ACCORDO PER IL
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE DEL SETTORE ALIMENTARE ARTIGIANO DELLE MARCHE

Addì, 10 Dicembre 2001, tra
i rappresentanti delle Associazioni artigiane regionali delle Marche :
e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali regionali delle Marche :
si è stipulato il Contratto collettivo regionale integrativo di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del settore alimentare e della panificazione, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del CCNL 23/11/98.
Premessa.
Le Parti considerano il comparto artigiano, ed al suo interno il settore alimentare, una componente essenziale per l'economia e la società regionale, ai primissimi posti a livello nazionale per incidenza sugli indicatori economici ed occupazionali. L'attuale fase economica, caratterizzata principalmente dai processi di globalizzazione dei mercati e di innovazione tecnologica, pone nuove e impegnative sfide al sistema produttivo regionale, ed in particolare all'artigianato. In questo ambito, l'intero comparto alimentare è stato coinvolto in un forte processo di riorganizzazione per effetto dei cambiamenti intervenuti sia nell'orientamento dei consumatori che dal ruolo sempre più consistente esercitato dalla grande distribuzione.
In questa logica è decisiva la capacità innovativa e di competizione nei mercati delle singole imprese e del sistema nel suo insieme. Qualità di processo e di prodotto, trasferimento di tecnologie, valorizzazione delle risorse umane, managerialità nella gestione, sostegno alla commercializzazione sono le condizioni essenziali da affermare per vincere le sfide competitive. Per il raggiungimento di questi obiettivi è necessario il rilancio di una politica finalizzata al consolidamento del settore, che passa : attraverso la concertazione di interventi pubblici di sostegno e servizi per la certificazione e attraverso la contrattazione e la gestione di iniziative dirette da parte delle forze sociali.
In questo senso, le Parti condividono la necessità di rafforzare e qualificare le iniziative delle strutture bilaterali nate dalla contrattazione.
Nella gestione concreta delle politiche finalizzate allo sviluppo è necessario garantire una adeguata valorizzazione dell'artigianato e della piccola impresa, in particolare per le potenzialità occupazionali in esse presenti, per favorirne il consolidamento, i processi d'innovazione e qualificazione, auspicando le modifiche normative che consentano di aumentare l'occupazione nel settore, con particolare riferimento all'apprendistato.
Le Parti concordano che nell'ambito dei rispettivi e distinti ruoli di rappresentanza, è importante realizzare ed estendere momenti di confronto e iniziative congiunte per il conseguimento dei comuni obiettivi a favore dei lavoratori e delle imprese del settore.
Art. 1 - Sistema informativo.

Le Parti concordano su un sistema organico di relazioni sindacali che, tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato del settore alimentare e della panificazione, con l'obiettivo del raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali, attraverso la realizzazione di un processo di qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane.
Pertanto, su richiesta di una delle due Parti e comunque almeno una volta all'anno, si effettueranno incontri a livello regionale e/o di bacino per valutare congiuntamente:

Art. 2 - Osservatorio.

Per contribuire a dare compiuta attuazione al sistema di relazioni previsto all'articolo precedente, l'Osservatorio dell'Ebam fornirà in tempi brevi alle Parti firmatarie il presente contratto, di norma a cadenza annuale, i seguenti dati relativi al settore :
L'Osservatorio fornirà inoltre tutta la documentazione da esso prodotta (bollettini quadrimestrali, rapporti congiunturali, approfondimenti tematici e settoriali) ed organizzerà periodicamente incontri con le organizzazioni di categoria per discutere sui risultati e sull'attività di ricerca.

Art. 3 - Formazione professionale.

In considerazione dell'evoluzione tecnologica delle imprese, dell'accresciuta complessità del sistema e delle conseguenti esigenze di avvalersi sempre più di professionalità adeguate al processo produttivo e, considerando il valore del patrimonio professionale e formativo costituito dall'impresa artigiana, le Parti contribuiranno ad individuare obiettivi e programmi inerenti principalmente:
Art. 4 -Ambiente di lavoro e qualità dei prodotti.

Le Parti, considerando di comune interesse l'applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché quelle riguardanti la sicurezza e la qualità di processo e dei prodotti alimentari, si incontreranno di norma una volta all'anno e comunque su richiesta di una delle due Parti, anche a livello di bacino, per delle verifiche specifiche sul problema dell'ambiente interno ed esterno ai luoghi di lavoro.
Tali incontri tenderanno a favorire una omogenea e coerente applicazione delle norme, privilegiando il metodo partecipativo nonchè di informazione e assistenza verso le imprese aderenti agli OPTA.
Le parti richiederanno annualmente alla Commissione Paritetica Regionale per l'Artigianato e ai soggetti pubblici competenti ( Inail, ASL, Agenzia regionale sanitaria, Arpam ) i seguenti dati relativi alle problematiche ambientali dei singoli settori:
Art. 5 - Previdenza complementare.

In applicazione del CCNL e degli accordi interconfederali in materia di previdenza integrativa, anche in rapporto alle iniziative di carattere bilaterale in essere, le Parti si attiveranno per favorire la massima informazione in materia e l'adesione ad Artifond.

Art. 6 - Orario e flessibilità.
a.   In attuazione dell' art. 24 del CCNL, con l'obiettivo di limitare il ricorso all'uso dello straordinario, le Parti convengono che impresa e lavoratore possano concordare il recupero delle ore supplementari e straordinarie prestate con accumulo in una "banca ore individuale", comprendente anche la traduzione oraria delle maggiorazioni spettanti. Copia dell'accordo va inviata alla Commissione di Bacino territoriale.
L'accordo fra impresa e lavoratore potrà prevedere anche l'accantonamento solo parziale delle ore di straordinario, o della relativa maggiorazione, o prevedere la monetizzaizone della sola maggiorazione. Il recupero delle ore straordinarie lavorate e delle corrispondenti maggiorazioni avverrà entro massimo 12 mesi dall'inizio dell'accumulo attraverso la scelta prioritaria del lavoratore, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda. Trascorsi il periodo suindicato, dovranno essere liquidati al lavoratore gli importi corrispondenti, sulla base della paga oraria in atto a quella data.
b.   In attuazione di quanto previsto all'art.25 del CCNL, le Parti concordano sull'utilizzo previsto della flessibilità dell'orario in esso contenuta, prevedendo la divulgazione capillare di tale opportunità tra imprese e lavoratori.
La flessibilità è attivata da un accordo sindacale stipulato in sede aziendale o di Commissione bilaterale di Bacino e controfirmato dai lavoratori interessati.
c.   In attuazione dell'art. 25 ter del CCNL, le Parti concordano che, in caso di congiuntura negativa, di crisi aziendale ovvero per fare fronte a necessità riorganizzative aziendali, potranno essere stipulati accordi, in sede aziendale o di Bacino e controfirmati dai lavoratori interessati, per la costituzione della "banca ore collettiva" con l'utilizzo degli istituti contrattuali (festività soppresse ex l.54/77, permessi retribuiti) e delle ore di flessibilità previste dall'art. 25 del CCNL, anche con inizio da una situazione di riduzione dell'orario, consentendo in tal modo la continuità del rapporto di lavoro e della retribuzione nonché limitando il ricorso agli strumenti bilaterali di sostegno.
Gli accordi conterranno l'eventualità di utilizzo della "banca delle ore individuale" di cui al precedente punto a), e del Fondo per il Sostegno al Reddito dell'Ebam, il periodo per il recupero dell'eventuale flessibilità negativa, che dovrà comunque avvenire entro massimo 12 mesi dall'inizio dell'evento, e le modalità dello stesso.
In caso di utilizzo degli istituti contrattuali citati al presente articolo, la copertura da parte dell'Ente bilaterale sarà del 40% del salario anziché del 30% previsto, salvo quanto diversamente indicati da \\\successivi accordi categoriali o interconfederali.

Art.7 - Ferie

Imprese e lavoratori, di norma entro il mese di Aprile di ogni anno, concorderanno il programma delle ferie e l'utilizzo dei permessi (R.O.L., Festività). Per difficoltà motivate dalla impossibilità di programmazione dovuta a esigenze produttive, verranno comunque concordate le ferie del periodo estivo.

Art. 8 - Salario - E.R.V.

Le Parti riconoscono la validità di una erogazione degli aumenti salariali legati alla produttività e quindi variabili in ragione di essa. Pertanto, vengono individuati i seguenti indicatori di produttività di settore (tra parentesi viene indicata la fonte) :
a.   andamento imprese iscritte all'Albo artigiani (CPA) = 25%
b.   andamento numero dipendenti del settore (INPS, EBAM) = 25%
c.   diminuzione sospensioni attività lavorativa (EBAM) = 10%
d.   indice di produttività del settore (Istituto Tagliacarne, indagine Osservatorio EBAM) = 40%
Per gli anni 2002 e 2003, le Parti si incontreranno entro il 15 Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, per verificare lo scostamento degli indicatori rispetto ai dati dell'anno base 2001, in maniera distinta per i due sub-settori dell'Alimentazione e Panificazione
Qualora la media degli scostamenti dei quattro indicatori, calcolata con i pesi indicati in percentuale più sopra, risulti positiva in una percentuale uguale o superiore al 2%, si darà luogo ad un premio di produttività per l'anno successivo, con le caratteristiche di cui all'art.2 del D.L. n°67 del 25/3/97, convertito in legge n°135/97.
Il premio verrà erogato in 13 quote mensili a partire dalla retribuzione del mese di Gennaio ed evidenziato in busta paga come ERV( Elemento retributivo variabile regionale di settore) nelle quantità più sotto indicate:
TABELLA A - ALIMENTAZIONE
Livelli Scala Parametrale Euro Lire
1° S 180 38,49 74.536
168 35,93 69.567
156 33,36 64.598
3°A 144 30,80 59.629
133 28,44 55.074
122 26,09 50.519
110 23,50 45.500
100 21,39 41.409
TABELLA B - PANIFICAZIONE
Livelli Scala Parametrale Euro Lire
A1 S 170 29,27 56.666
A1 160 27,54 53.333
A2 140 24,10 46.666
A3 120 20,66 40.000
A4 100 17,22 33.333
B1 180 27,11 52.499
B2 150 22,59 43.749
B3 120 18,08 35.000
B4 100 15,06 29.166
L'erogazione riguarderà tutti i lavoratori in forza e sarà proporzionata all'orario contrattuale per i lavoratori part-time, alla durata della prestazione lavorativa per i tempi determinati e secondo le percentuali previste dal CCNL per gli apprendisti.
Per l'anno 2002, le Parti hanno effettuato in data odierna la verifica dei dati in loro possesso relativi agli indicatori di produttività. Avendo constatato uno scostamento positivo superiore al 2%, considerano erogabile il premio di produttività sia nel sub-settore Alimentazione che in quello Panificazione.
In sede di esame dei dati per l'anno 2003, le Parti effettueranno una verifica della validità degli indicatori ed un loro eventuale adeguamento.
Alla scadenza del presente CCRIL, le quantità salariali indicate nel presente articolo nonché i relativi parametri ed indicatori, rimarranno invariati per gli anni successivi, salvo quanto diversamente pattuito dalle Parti.
Art. 9 - Clausola di rinvio

Per quanto non modificato espressamente dal presente Contratto, rimangono in vigore le disposizioni stabilite dal precedente CCRIL 13/11/95.

Art. 10 - Decorrenza e durata

Il presente Contratto integrativo regionale di lavoro ha validità fino al 31 Dicembre 2003.
Esso ha valore su tutto il territorio della regione Marche per i dipendenti delle imprese artigiane, associate alle Associazioni stipulanti e non, del settore alimentazione e panificazione, facenti parte dei mestieri indicati all'art. 1 - "Sfera di applicazione" al CCNL 23/11/98.

Letto, approvato e sottoscritto.